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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Titolo IV
ADUNANZE
Art. 16
Programmazione delle adunanze
1. Le Sezioni provvedono, entro trenta giorni dall'insediamento e successivamente con cadenza annuale, a concordare un calendario delle sedute.
Art. 17
Convocazione e ordine del giorno
1. Le Sezioni si riuniscono, in via ordinaria, su convocazione disposta dal Presidente. L'ordine del giorno viene trasmesso a mezzo lettera, almeno due giorni prima dell' adunanza, al domicilio dei componenti effettivi e supplenti. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante avviso ai componenti, con ogni mezzo idoneo, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, provvedendo entro il medesimo termine al deposito dell' ordine del giorno in segreteria.
2. La Sezione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno solo se tutti i componenti effettivi sono presenti e nessuno si oppone. Può altresì deliberare di rinviare ad una successiva adunanza la trattazione di uno o più oggetti posti all'ordine del giorno.
3. Il Segretario o i funzionari individuati quali responsabili del procedimento riferiscono sugli oggetti posti all' ordine del giorno.
Art. 18
Documentazione per i componenti della Sezione
1. La documentazione concernente gli argomenti indicati all'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede della Sezione almeno per un giorno non festivo precedente la data fissata per l'adunanza.
2. In caso di convocazione urgente la documentazione è messa a disposizione contestualmente all'invio della convocazione.
Art. 19
Partecipazione dei componenti supplenti
1. I componenti supplenti possono partecipare a tutte le sedute. Intervengono con diritto di voto in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi e comunque non nella stessa seduta cui abbia preso parte il componente effettivo.
2. I componenti supplenti sono tenuti, su esplicita indicazione nell'ordine del giorno, a partecipare alle sedute dedicate all'esame di questioni procedurali o di ordine generale. In tal caso i componenti supplenti non hanno diritto di voto.
Art. 20
Validità della adunanze
1. La partecipazione all'adunanza è riservata ai componenti dell'Organo di controllo ed ai funzionari addetti.
2. L'adunanza si apre con la verifica del numero legale.
3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, siano essi effettivi o supplenti con diritto di voto.
4. Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza. Qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza facendone inserire menzione nel verbale.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I voti dei componenti dell'Organo di controllo si esprimono a scrutinio palese.
Art. 21
Astensione
1. Il componente dell'Organo di controllo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di provvedimenti qualora:
a) sia direttamente interessato al provvedimento;
b) egli stesso o il coniuge, o il convivente abituale, o un parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, sia interessato al provvedimento;
c) sia tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro dell'interessato al provvedimento;
d) abbia responsabilità nell'amministrazione dell'ente, associazione, comitato, società o impresa interessati al provvedimento.
Art. 22
Verbale delle adunanze
1. Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti, di quelli assenti o che si sono assentati nel corso della riunione, nonchè di quelli che hanno preventivamente giustificato l'assenza, e contenere un elenco delle questioni trattate e delle decisioni adottate.
2. Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle adunanze non validamente costituite per mancanza del numero legale.
3. Ciascun componente ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed eventualmente le motivazioni del medesimo.
4. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le dichiarazioni rese durante la adunanza nella forma testuale da lui riassunta.
5. I verbali sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

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