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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Titolo V
PROCEDIMENTO DI CONTROLLO
Art. 23
Invio delle deliberazioni
1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di decadenza, all'Organo di controllo, entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. L'iniziativa di sottoporre all'Organo di controllo propri atti, ai sensi del comma 1 dell'art. 45 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, è assunta dalla Giunta contestualmente al provvedimento cui si riferisce.
3. L'iniziativa del Consiglio comunale o provinciale di sottoporre al controllo atti della Giunta, ai sensi del comma 1 dell'art. 45 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, è deliberata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio. L'atto deve essere trasmesso all'Organo di controllo a cura del Segretario comunale o provinciale, senza ritardo, e comunque non oltre tre giorni dalla scadenza del termine di dieci giorni stabilito per la deliberazione dell'iniziativa da parte del Consiglio.
4. Le deliberazioni della Giunta sottoposte a controllo eventuale ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 45 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, sono inviate all'Organo di controllo, a cura del Segretario comunale o provinciale, entro tre giorni dalla presentazione della richiesta. Contestualmente il Segretario comunica, mediante pubblicazione sull'albo pretorio, l'intervenuta interruzione dei termini di esecutività della delibera.
5. La segreteria dell'Organo di controllo rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.
Art. 24
Deliberazioni urgenti
1. Le deliberazioni del Consiglio dichiarate immediatamente eseguibili sono trasmesse, a pena di decadenza, entro cinque giorni ai sensi del comma 6 dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
2. Entro il termine di cui al comma 1 sono altresì trasmesse, a pena di decadenza, le deliberazioni della Giunta attinenti alle variazioni di bilancio adottate in via d' urgenza. In tal caso il controllo sul relativo atto di ratifica, ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, è limitato ai soli vizi attinenti alla forma dell'atto e al procedimento di approvazione della delibera consiliare.
Art. 25
Termine per l'esercizio del controllo
1. Le deliberazioni soggette a controllo divengono esecutive se, nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse, la Sezione non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato ai sensi dell'art. 31.
2. Le deliberazioni di nomina del Sindaco, del Presidente della Provincia e della Giunta diventano esecutive se, nel termine di tre giorni dalla ricezione delle stesse, la Sezione non abbia adottato un provvedimento di annullamento.
3. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo è di quaranta giorni.
4. Le deliberazioni divengono esecutive prima del decorso del termine se la Sezione dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
5. La decorrenza del termine è provata dal timbro - data apposto dall'ufficio di segreteria dell'Organo di controllo.
6. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.
Art. 26
Richiesta di chiarimenti
1. Il termine per l'esercizio del controllo è interrotto, per una sola volta, se prima della sua scadenza la Sezione chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all' ente interessato. In tal caso il termine per l'annullamento ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.
2. La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio è comunicata all'ente interessato entro i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25.
3. Le deliberazioni in ordine alle quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio si intendono decadute ove non sia fatta pervenire risposta alla Sezione entro novanta giorni dalla comunicazione della richiesta.
4. Qualora siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, la Sezione non può deliberare l' annullamento dell'atto per motivi diversi da quelli per i quali sono stati richiesti i medesimi.
5. La disposizione del comma 4 non si applica nel caso che la più puntuale precisazione del contenuto dell'atto e dei suoi effetti, nel loro complesso, risultante dai chiarimenti e dagli elementi integrativi di giudizio, evidenzi altri e diversi motivi di illegittimità.
Art. 27
Inviti e richieste in via informale
1. Quando la deliberazione trasmessa per il controllo manchi dei requisiti formali o presenti errori materiali, il responsabile del procedimento può invitare l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.
2. Quando sia utile per un più spedito esame dell'atto, possono essere allo stesso modo richiesti direttamente documenti, che debbono essere trasmessi dall'ente interessato in tempo utile per l'esercizio del controllo.
Art. 28
Audizione di rappresentanti di Ente locali
1. Le sezioni debbono consentire a rappresentanti dell' ente sottoposto a controllo di esprimere proprie osservazioni, quando ne sia fatta richiesta contestualmente alla trasmissione dell'atto; possono invitarli quando ne ravvisino l'opportunità.
2. I rappresentanti dell'Ente locale hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
3. La discussione conclusiva e la conseguente decisione delle Sezioni hanno luogo in assenza dei soggetti indicati nei commi 1 e 2.
Art. 29
Comunicazioni informatizzate, efficacia
1. La Regione garantisce, attraverso apposito sistema informativo a base telematica o informatica, la comunicazione tra gli enti soggetti a controllo e l'Organo di controllo e l'informazione, in tempi reali, delle fasi del procedimento di controllo.
2. Gli enti interessati possono trasmettere all'Organo di controllo, entro i termini di scadenza, le deliberazioni, utilizzando il suddetto sistema informativo. In tali casi, l'invio produce i medesimi effetti della trasmissione in via ordinaria, a condizione che sia confermato con l'invio delle deliberazioni in originale o copia autentica, fermo restando la decorrenza dei termini previsti dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle comunicazioni degli atti adottati dalle Sezioni.

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