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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Titolo III
UFFICI DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Art. 13
Strutture dell'Organo di controllo
1. La Regione provvede alle strutture di supporto al Comitato regionale di controllo, ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e della autonomia dell'organo.
2.
Il n. 5 del comma 2 dell'art. 24 della L. R. 18 agosto 1984, n. 44 è così sostituito:
"5) servizi delle tre Sezioni del Comitato regionale di controllo. Compete ai servizi la trattazione degli affari relativi all'esercizio delle funzioni di controllo; ".
Art. 14
Segretario dell'Organo di controllo
1. Il Responsabile del servizio addetto alla Sezione svolge le funzioni di Segretario per la Sezione medesima.
2. In mancanza del Responsabile del servizio, il Presidente della Sezione può affidare i compiti di Segretario al funzionario che sostituisce il responsabile.
3. Il Segretario assiste alle adunanze della Sezione, cura l'invio degli avvisi di convocazione e sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni della Sezione sui singoli atti deliberativi e, in conformità alle direttive del Presidente, provvede alle incombenze che gli siano da questi commesse per il regolare funzionamento dell'organo.
4. Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle istruzioni della Sezione e del suo Presidente.
Art. 15
Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del servizio della Sezione provvede ad assegnare a sè o ad altro funzionario addetto al servizio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
2. Spetta al Responsabile del procedimento riferire alla Sezione ai sensi del comma 3 dell'art. 17 e, ove ne ravvisi la opportunità, rivolgere le richieste e gli inviti in cia informale previsti dall'art. 27.

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