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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

Art. 31
Controllo sul bilancio e sul rendiconto di gestione
1. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto dellagestione, il controllo di legittimita' esercitato dalComitato comprende la coerenza interna degli atti e lacorrispondenza dei dati contabili con quelli delledeliberazioni, nonche' con i documenti giustificativi.
2. Ai fini dello svolgimento del controllo di cui al comma 1,il Comitato si avvale delle risultanze della relazioneredatta dai revisori dei conti, ai sensi dell' art. 57 dellalegge n.142 del 1990 e della documentazione ad essa allegata Sito esterno.
3. Nell' ipotesi di cui alla lett. c) del comma 1 dell' art.39 della legge n. 142 del 1990, trascorso il termine entro ilquale il bilancio deve essere approvato senza che sia statopredisposto dalla Giunta il relativo schema, il Comitatonomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio persottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando ilConsiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schemadi bilancio predisposto dalla Giunta, il Comitato assegna alConsiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, untermine non superiore ai venti giorni per la suaapprovazione, decorso il quale si sostituisce, medianteapposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Delprovvedimento sostitutivo e' data comunicazione al Prefettoche inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio. Sito esterno
4. Il Comitato puo' indicare all'ente interessato lemodificazioni da apportare alle risultanze del rendicontodella gestione con l'invito ad adottarle entro il terminemassimo di trenta giorni.
5. Nel caso di mancata adozione del rendiconto della gestioneentro il termine di legge, di mancata adozione dellemodificazioni entro il termine previsto dal comma 2, o diannullamento della deliberazione di adozione del rendicontodella gestione da parte del Comitato, questo provvede allanomina di uno o piu' commissari per la redazione del contostesso.

Note del Redattore:

Si veda la nota al titolo della legge.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" - Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997 n. 2.

Articolo implicitamente abrogato dall'art. 30 L.R. 30

gennaio 1995 n. 6, che al comma 1 scioglie, al 30 giugno

1995, le Associazioni di comuni per la programmazione di

Imola - ambito territoriale n. 23 - e di Cesena - ambito

territoriale n. 39. Gli ambiti territoriali qui citati sono

stati disposti da L.R. 29 agosto 1979, n. 28. Si veda quindi

l'art. 30 della L.R. 6/95.

Articolo implicitamente abrogato: si veda il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" .

Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 della L.R.

21 aprile 1999 n. 3, che testualmente dispongono:

" 1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R.

7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della

presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione

e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei

componenti dell'unica sezione del Comitato.

2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata

in vigore della presente legge procede alla nomina dei

componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7

del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del

Comitato in unica sezione.

3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione,

in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce

alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai

" Presidenti delle sezioni " è da intendere che si

riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato

" Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7

del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente

del Comitato " è da intendere che si riferisca alle "

Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai "

Presidenti delle sezioni " "

Si veda la nota al titolo della legge.

Commi implicitamente abrogati da D.Lgs. 30 dicembre

1992, n. 502.

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