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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

Art. 55
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati al Cap. 00850 " Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di controllo. Spese obbligatorie " del Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e con gli stanziamenti che saranno allocati sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione degli anni successivi.
2. La spesa necessaria verrà annualmente autorizzata dalla legge di bilancio a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Note del Redattore:

Si veda la nota al titolo della legge.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" - Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997 n. 2.

Articolo implicitamente abrogato dall'art. 30 L.R. 30

gennaio 1995 n. 6, che al comma 1 scioglie, al 30 giugno

1995, le Associazioni di comuni per la programmazione di

Imola - ambito territoriale n. 23 - e di Cesena - ambito

territoriale n. 39. Gli ambiti territoriali qui citati sono

stati disposti da L.R. 29 agosto 1979, n. 28. Si veda quindi

l'art. 30 della L.R. 6/95.

Articolo implicitamente abrogato: si veda il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" .

Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 della L.R.

21 aprile 1999 n. 3, che testualmente dispongono:

" 1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R.

7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della

presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione

e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei

componenti dell'unica sezione del Comitato.

2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata

in vigore della presente legge procede alla nomina dei

componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7

del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del

Comitato in unica sezione.

3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione,

in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce

alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai

" Presidenti delle sezioni " è da intendere che si

riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato

" Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7

del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente

del Comitato " è da intendere che si riferisca alle "

Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai "

Presidenti delle sezioni " "

Si veda la nota al titolo della legge.

Commi implicitamente abrogati da D.Lgs. 30 dicembre

1992, n. 502.

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