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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

Titolo VI
ATTI DELLE SEZIONI DI CONTROLLO E DIRITTO DI ACCESSO
Art. 30
Decisione del Comitato
1. Il Comitato pronuncia:
a) ordinanza declaratoria di non aver riscontrato vizi di legittimità;
b) dichiarazione di non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dai commi 33, 34 e 38 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997 Sito esterno;
c) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;
d) dichiarazione di nullità dell'atto nei casi previsti dalla legge;
e) dichiarazione di decadenza per invio tardivo delle deliberazioni;
f) richiesta di audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;
g) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del rendiconto della gestione;
h) provvedimenti previsti dall'art. 39 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, nei casi in cui il bilancio non sia approvato nei termini;
i) nomina dei commissari per l'adozione di atti obbligatori nei casi previsti dalla legge;
l) dichiarazione di aver riscontrato vizi di legittimità dell'atto controllato con contestuale invito all'ente deliberante di eliminare i suddetti vizi ai sensi del comma 39 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997 Sito esterno.
2. L'atto di annullamento deve essere motivato in riferimento alla conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificatamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura. Resta esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
3. Il Comitato non può riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
4. La comunicazione dei provvedimenti del Comitato all'ente interessato deve contenere il testo del dispositivo completo di motivazione e deve essere effettuata tramite mezzo idoneo ad attestare il ricevimento.
Art. 31
Controllo sul bilancio e sul rendiconto di gestione
1. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto dellagestione, il controllo di legittimita' esercitato dalComitato comprende la coerenza interna degli atti e lacorrispondenza dei dati contabili con quelli delledeliberazioni, nonche' con i documenti giustificativi.
2. Ai fini dello svolgimento del controllo di cui al comma 1,il Comitato si avvale delle risultanze della relazioneredatta dai revisori dei conti, ai sensi dell' art. 57 dellalegge n.142 del 1990 e della documentazione ad essa allegata Sito esterno.
3. Nell' ipotesi di cui alla lett. c) del comma 1 dell' art.39 della legge n. 142 del 1990, trascorso il termine entro ilquale il bilancio deve essere approvato senza che sia statopredisposto dalla Giunta il relativo schema, il Comitatonomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio persottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando ilConsiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schemadi bilancio predisposto dalla Giunta, il Comitato assegna alConsiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, untermine non superiore ai venti giorni per la suaapprovazione, decorso il quale si sostituisce, medianteapposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Delprovvedimento sostitutivo e' data comunicazione al Prefettoche inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio. Sito esterno
4. Il Comitato puo' indicare all'ente interessato lemodificazioni da apportare alle risultanze del rendicontodella gestione con l'invito ad adottarle entro il terminemassimo di trenta giorni.
5. Nel caso di mancata adozione del rendiconto della gestioneentro il termine di legge, di mancata adozione dellemodificazioni entro il termine previsto dal comma 2, o diannullamento della deliberazione di adozione del rendicontodella gestione da parte del Comitato, questo provvede allanomina di uno o piu' commissari per la redazione del contostesso.
Art. 32
Controllo sostitutivo
1. Qualora i Comuni e le Province omettano o ritardino un atto obbligatorio per legge, il Comitato, d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, invita a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per ragioni d'urgenza.
2. Decorso inutilmente il termine indicato, il Comitato comunica tale omissione al Difensore civico regionale, il quale può nominare un commissario. Sino a tale nomina, l'ente interessato non perde il potere di porre in essere l'atto.
3. L'atto di nomina definisce i poteri del commissario e indica i provvedimenti da emanare. Gli uffici dell'ente interessato sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione.
4. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico dell'ente sostituito.
5. Ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo di cui al presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare con il Difensore civico regionale e con il Comitato, fornendo dati e informazioni. In caso di mancata collaborazione, il Difensore civico regionale può disporre i necessari sopralluoghi.
Art. 33
Difensore civico comunale e provinciale
1. Il controllo sugli atti di Comuni e Province ai sensi dei commi 38 e 39 dell'art. 17 della legge n.127 del 1997 Sito esterno, fino alla istituzione del Difensore civico comunale e provinciale, è esercitato con i medesimi effetti dal Comitato.
2. Ai fini del comma 1, gli Statuti comunali e provinciali, al fine di assicurare il ruolo imparziale del Difensore civico nell'esercizio dei compiti di controllo sugli atti, dettano modalità di elezione idonee ad assicurare la partecipazione delle minoranze nella scelta del Difensore ed individuano i requisiti di professionalità ed esperienza che assicurino il corretto esercizio delle predette funzioni.
3. I termini per l'esercizio del controllo del Difensore civico sono sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.
Pubblicazione degli atti di controllo
abrogato
Impugnazione degli atti di controllo
abrogato

Note del Redattore:

Si veda la nota al titolo della legge.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" - Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997 n. 2.

Articolo implicitamente abrogato dall'art. 30 L.R. 30

gennaio 1995 n. 6, che al comma 1 scioglie, al 30 giugno

1995, le Associazioni di comuni per la programmazione di

Imola - ambito territoriale n. 23 - e di Cesena - ambito

territoriale n. 39. Gli ambiti territoriali qui citati sono

stati disposti da L.R. 29 agosto 1979, n. 28. Si veda quindi

l'art. 30 della L.R. 6/95.

Articolo implicitamente abrogato: si veda il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" .

Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 della L.R.

21 aprile 1999 n. 3, che testualmente dispongono:

" 1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R.

7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della

presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione

e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei

componenti dell'unica sezione del Comitato.

2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata

in vigore della presente legge procede alla nomina dei

componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7

del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del

Comitato in unica sezione.

3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione,

in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce

alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai

" Presidenti delle sezioni " è da intendere che si

riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato

" Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7

del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente

del Comitato " è da intendere che si riferisca alle "

Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai "

Presidenti delle sezioni " "

Si veda la nota al titolo della legge.

Commi implicitamente abrogati da D.Lgs. 30 dicembre

1992, n. 502.

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