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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Controllo sugli atti degli Enti locali
1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 130 della Costituzione Sito esterno.
2. L'Organo regionale conforma i metodi della sua attività alle norme della Costituzione e dello Statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli Enti locali.
Art. 2
Comitato regionale di controllo
1. Le funzioni di controllo sono esercitate dal Comitatoregionale di controllo, di seguito denominato '' Comitato'', costituito in unica sezione secondo le modalita' previstedalla legge. Il Comitato ha sede nel capoluogo della Regione.
2. Il Comitato e' interamente rinnovato quando ricorrano lecondizioni previste dal comma 6 dell'art. 42 della L. 8giugno 1990, n. 142. Viene, altresi', rinnovato integralmentein seguito a scioglimento pronunciato con decreto dalPresidente della Giunta regionale, su conforme delibera delConsiglio regionale, nel caso in cui non sia piu' in grado difunzionare. Sito esterno
3. Il Comitato continua ad esercitare le proprie funzionisino all'insediamento del nuovo organo di controllo.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presentelegge, si applica, in quanto compatibile, la normativaregionale vigente in materia di nomine di competenzaregionale e proroga degli organi amministrativi.
Art. 3 (1)
Forme di coordinamento delle Sezioni
1. I Presidenti delle singole Sezioni dell'Organo regionale costituiscono la Conferenza dei Presidenti dell'organo di controllo medesimo, che si riunisce periodicamente allo scopo di assicurare il coordinamento e di salvaguardare l'unitarietà di indirizzo nell'esercizio dell'attività di controllo. La conferenza è convocata dai Presidenti delle Sezioni d'intesa fra di loro ed è presieduta a turno da uno di essi.
2. La Conferenza dei Presidenti è assistita dai Segretari delle singole Sezioni; alle sue riunioni possono partecipare, se convocati, anche altri funzionari addetti ai servizi delle Sezioni ed esperti esterni su invito dei Presidenti medesimi.
3. Le deliberazioni della Conferenza dei Presidenti e dell' adunanza plenaria non vincolano le singole decisioni che le Sezioni devono assumere nell'esercizio dell'attività di controllo.
Art. 4
Elementi informativi
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, utilizza i dati e gli elementi informativi in possesso delle Sezioni, che sono tenute a fornirli alla Giunta regionale, con particolare riferimento ai programmi operativi e di investimento degli Enti locali, nonchè alla gestione, da parte degli stessi, dei finanziamenti erogati dalla Regione o, comunque, per suo tramite.
2. Le decisioni delle Sezioni sono massimate a cura dei servizi delle Sezioni medesime e pubblicate in un apposito bollettino a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il bollettino ha cadenza mensile ed in ciascun fascicolo devono essere pubblicate le massime di decisioni emesse nel mese corrispondente. Può essere pubblicato anche il testo integrale delle decisioni di particolare rilevanza o che segnalano la novità dei casi decisi, nonchè di quelle sulle quali si riscontra contrasto di indirizzo rispetto all'orientamento di altre Sezioni. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura che la pubblicazione delle massime e delle altre decisioni sia effettuata con la massima sollecitudine e che la distribuzione del bollettino di norma sia effettuata entro tre mesi da quando sono state emesse le relative decisioni.
3. Il bollettino è inviato a tutti gli enti soggetti al controllo, assicurandone inoltre ampia diffusione a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 5
Relazione sull'attività di controllo
1. I Presidenti delle Sezioni elaborano una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente, acquisendo le osservazioni di tutti i componenti, effettivi e supplenti, della Sezione convocati in una apposita riunione e la trasmettono, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, alla Conferenza dei Presidenti. Delle osservazioni si deve dar conto nella relazione e, se esse sono formulate per iscritto, devono essere allegate alla relazione.
2. La Conferenza dei Presidenti, sulla base delle relazioni delle Sezioni, elabora una relazione complessiva e la trasmette, unitamente alle relazioni delle singole Sezioni, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e alle Sezioni entro il successivo mese di febbraio.
3. Nelle relazioni delle Sezioni devono essere indicati:
a) il numero delle sedute;
b) il numero delle delibere consiliari, suddivise per tipologia di atti e per categoria di enti soggetti a controllo;
c) il numero delle delibere delle Giunte sottoposte a controllo su richiesta, suddivise per tipologia di atti e per categoria di Enti soggetti a controllo;
d) i dati relativi alle pronunce di controllo;
e) il numero delle udienze svolte con gli amministratori;
f) valutazione di controllo, segnalando, per le questioni di maggior rilevanza, i problemi sollevati e gli orientamenti adottati;
g) una valutazione sulla idoneità della sede e sulle attrezzature della stessa; sulla dotazione del personale e sul lavoro straordinario svolto;
h) i dati espressamente richiesti dal Consiglio o dalla Giunta regionale.
4. La relazione della Conferenza dei Presidenti riporta i dati sopra indicati in forma sintetica ed esprime valutazioni sulle relazioni delle Sezioni con particolare attenzione ai risultati conseguenti in ordine al coordinamento ed all'unitarietà di indirizzo delle decisioni delle Sezioni.
5. Le relazioni, previa istruttoria della competente Commissione consiliare e sulla base di una relazione o di più relazioni, sono discusse dal Consiglio regionale entro il mese di aprile.

Note del Redattore:

Si veda la nota al titolo della legge.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" - Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997 n. 2.

Articolo implicitamente abrogato dall'art. 30 L.R. 30

gennaio 1995 n. 6, che al comma 1 scioglie, al 30 giugno

1995, le Associazioni di comuni per la programmazione di

Imola - ambito territoriale n. 23 - e di Cesena - ambito

territoriale n. 39. Gli ambiti territoriali qui citati sono

stati disposti da L.R. 29 agosto 1979, n. 28. Si veda quindi

l'art. 30 della L.R. 6/95.

Articolo implicitamente abrogato: si veda il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" .

Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 della L.R.

21 aprile 1999 n. 3, che testualmente dispongono:

" 1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R.

7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della

presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione

e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei

componenti dell'unica sezione del Comitato.

2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata

in vigore della presente legge procede alla nomina dei

componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7

del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del

Comitato in unica sezione.

3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione,

in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce

alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai

" Presidenti delle sezioni " è da intendere che si

riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato

" Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7

del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente

del Comitato " è da intendere che si riferisca alle "

Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai "

Presidenti delle sezioni " "

Si veda la nota al titolo della legge.

Commi implicitamente abrogati da D.Lgs. 30 dicembre

1992, n. 502.

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