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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

Titolo IV
ADUNANZE
Art. 16
Programmazione delle adunanze
1. Le Sezioni provvedono, entro trenta giorni dall'insediamento e successivamente con cadenza annuale, a concordare un calendario delle sedute.
Art. 17
Convocazione e ordine del giorno
1. Le Sezioni si riuniscono, in via ordinaria, su convocazione disposta dal Presidente. L'ordine del giorno viene trasmesso a mezzo lettera, almeno due giorni prima dell'adunanza, al domicilio dei componenti effettivi e supplenti. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante avviso ai componenti, con ogni mezzo idoneo, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, provvedendo entro il medesimo termine al deposito dell'ordine del giorno in segreteria.
2. La Sezione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno solo se tutti i componenti effettivi sono presenti e nessuno si oppone. Può altresì deliberare di rinviare ad una successiva adunanza la trattazione di uno o più oggetti posti all'ordine del giorno.
3. Il Segretario o i funzionari individuati quali responsabili del procedimento riferiscono sugli oggetti posti all'ordine del giorno.
Art. 18
Documentazione per i componenti della Sezione
1. La documentazione concernente gli argomenti indicati all'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede della Sezione almeno per un giorno non festivo precedente la data fissata per l'adunanza.
2. In caso di convocazione urgente la documentazione è messa a disposizione contestualmente all'invio della convocazione.
Art. 19

(modificato comma 1 da art. 3 L.R. 14 agosto 1992 n. 34)

Partecipazione dei componenti supplenti
1. I componenti supplenti possono partecipare a tutte le sedute. Intervengono con diritto di voto in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi ...
2. I componenti supplenti sono tenuti, su esplicita indicazione nell'ordine del giorno, a partecipare alle sedute dedicate all'esame di questioni procedurali o di ordine generale. In tal caso i componenti supplenti non hanno diritto di voto.
Art. 20
Validità delle adunanze
1. La partecipazione all'adunanza è riservata ai componenti dell'Organo di controllo ed ai funzionari addetti.
2. L'adunanza si apre con la verifica del numero legale.
3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, siano essi effettivi o supplenti con diritto di voto.
4. Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza. Qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza facendone inserire menzione nel verbale.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I voti dei componenti dell'Organo di controllo si esprimono a scrutinio palese.
Art. 21
Astensione
1. Il componente dell'Organo di controllo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di provvedimenti qualora:
a) sia direttamente interessato al provvedimento;
b) egli stesso o il coniuge, o il convivente abituale, o un parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, sia interessato al provvedimento;
c) sia tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro dell'interessato al provvedimento;
d) abbia responsabilità nell'amministrazione dell'ente, associazione, comitato, società o impresa interessati al provvedimento.
Art. 22
Verbale delle adunanze
1. Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti, di quelli assenti o che si sono assentati nel corso della riunione, nonchè di quelli che hanno previamente giustificato l'assenza, e contenere un elenco delle questioni trattate e delle decisioni adottate.
2. Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle adunanze non validamente costituite per mancanza del numero legale.
3. Ciascun componente ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed eventualmente le motivazioni del medesimo.
4. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le dichiarazioni rese durante la adunanza nella forma testuale da lui riassunta.
5. I verbali sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Note del Redattore:

Si veda la nota al titolo della legge.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" - Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997 n. 2.

Articolo implicitamente abrogato dall'art. 30 L.R. 30

gennaio 1995 n. 6, che al comma 1 scioglie, al 30 giugno

1995, le Associazioni di comuni per la programmazione di

Imola - ambito territoriale n. 23 - e di Cesena - ambito

territoriale n. 39. Gli ambiti territoriali qui citati sono

stati disposti da L.R. 29 agosto 1979, n. 28. Si veda quindi

l'art. 30 della L.R. 6/95.

Articolo implicitamente abrogato: si veda il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" .

Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 della L.R.

21 aprile 1999 n. 3, che testualmente dispongono:

" 1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R.

7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della

presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione

e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei

componenti dell'unica sezione del Comitato.

2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata

in vigore della presente legge procede alla nomina dei

componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7

del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del

Comitato in unica sezione.

3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione,

in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce

alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai

" Presidenti delle sezioni " è da intendere che si

riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato

" Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7

del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente

del Comitato " è da intendere che si riferisca alle "

Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai "

Presidenti delle sezioni " "

Si veda la nota al titolo della legge.

Commi implicitamente abrogati da D.Lgs. 30 dicembre

1992, n. 502.

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