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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

Titolo V
PROCEDIMENTO DI CONTROLLO
Art. 23
Invio delle deliberazioni
1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, apena di decadenza, al Comitato a cura del Segretario comunaleo provinciale, entro cinque giorni feriali dalla loroadozione.
2. L'iniziativa di sottoporre al controllo del Comitato gliatti dell'ente ai sensi del comma 3 dell'art. 127 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 '' Testo unico delle leggisull'ordinamento degli enti locali '' , e' assunta dallaGiunta con deliberazione da adottare entro 10 giornidall'affissione degli stessi all'Albo pretorio. Sito esterno
3. Le deliberazioni sottoposte al controllo del Comitato aisensi del comma 1 dell'art. 127 del D. Lgs n. 267 del 2000,sono inviate al Comitato senza ritardo e comunque non oltrecinque giorni feriali dall'iniziativa assunta daiconsiglieri. Sito esterno
4. Nei casi di controllo eventuale degli atti di cui all'art.127 del D. Lgs. n. 267 del 2000 il Segretario comunale oprovinciale, contestualmente alla trasmissione degli atti alComitato, comunica, mediante pubblicazione nell'Albopretorio, l'avvenuta interruzione dei termini di esecutivita'delle deliberazioni. Sito esterno
5. La segreteria del Comitato rilascia all'ente ricevutadegli atti pervenuti per il controllo, apponendovi, nellostesso giorno, il timbro comprovante la data di ricevimentodegli atti stessi.
Art. 24
Deliberazioni urgenti
abrogato
Art. 25
Termine per l'esercizio del controllo
1. Le deliberazioni soggette a controllo divengonoesecutive se, nel termine di trenta giorni dalla ricezionedelle stesse, il Comitato non abbia adottato un provvedimentodi annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazioneall'ente interessato.
2. Le deliberazioni inviate al controllo del Comitato, aisensi del comma 39 dell'art.17 della legge n. 127 del 1997,divengono esecutive se nel termine di trenta giorni dallaloro ricezione, il Comitato non abbia comunicato all'ente laritenuta illegittimita' delle stesse con l'invito adeliminare i vizi riscontrati. Sito esterno
3. Le deliberazioni comunque sottoposte a controllo divengonoesecutive prima del decorso del termine se il Comitato da'comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita'.
4. I termini per l' esercizio del controllo sono sospesi dal5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.
Art. 26
Richiesta di chiarimenti
1. Il Comitato, entro dieci giorni dalla ricezione degliatti di cui al comma 33 dell'art.17 della legge n. 127 del1997, puo' disporre l'audizione dei rappresentanti dell'entedeliberante o richiedere chiarimenti o elementi integratividi giudizio in forma scritta. In tal caso il termine perl'annullamento e' sospeso e ricomincia a decorrere dalmomento della ricezione dei chiarimenti o elementiintegrativi o dall'audizione dei rappresentanti dell'entedeliberante. Sito esterno
2. Le deliberazioni in ordine alle quali siano statirichiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio siintendono decadute ove non sia fatta pervenire risposta alComitato entro novanta giorni dalla comunicazione dellarichiesta.
3. Qualora siano stati richiesti chiarimenti o elementiintegrativi di giudizio, il Comitato non puo' deliberarel'annullamento dell'atto per motivi diversi da quelli per iquali sono stati richiesti i medesimi.
4. La disposizione del comma 3 non si applica nel caso che lapiu' puntuale precisazione del contenuto dell' atto e deisuoi effetti, nel loro complesso, risultante dai chiarimentie dagli elementi integrativi di giudizio, evidenzi altridiversi motivi di illegittimita'.
Art. 27
Inviti e richieste in via informale
1. Quando la deliberazione trasmessa per il controllo manchi dei requisiti formali o presenti errori materiali, il responsabile del procedimento può invitare l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.
2. Quando sia utile per un più spedito esame dell'atto, possono essere allo stesso modo richiesti direttamente documenti, che debbono essere trasmessi dall'ente interessato in tempo utile per l'esercizio del controllo.
Art. 28
Audizione di amministratori di Enti locali
1. Gli amministratori degli Enti locali, quando ne faccianorichiesta contestualmente alla trasmissione dell'atto, hannodiritto ad essere sentiti dal Comitato, nell'ambito delprocedimento, per esprimere le proprie osservazioni.
2. Gli amministratori dell'Ente locale hanno facolta' difarsi assistere da esperti o di delegare esperti perl'audizione.
3. La discussione conclusiva e la conseguente decisionedell'organo di controllo hanno luogo in assenza dei soggettiindicati nel comma 1.
4. Il termine per l'esercizio del controllo nell'ipotesi dicui al comma 1 e' sospeso sino alla audizione deirappresentanti dell'ente, che deve essere disposta entrodieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimentodi controllo deve concludersi entro il termine e per glieffetti di cui al comma 1 dell'art. 25.
Art. 29

(modificato comma 2 da art. 3 L.R. 14 agosto 1992 n. 34)

Comunicazioni informatizzate, efficacia
1. La Regione garantisce, attraverso apposito sistema informativo a base telematica o informatica, la comunicazione tra gli enti soggetti a controllo e l'Organo di controllo e l'informazione, in tempi reali, delle fasi del procedimento di controllo.
2. Gli enti interessati possono trasmettere all'Organo di controllo, entro i termini di scadenza, le deliberazioni, utilizzando il suddetto sistema informativo. In tali casi, l'invio produce i medesimi effetti della trasmissione in via ordinaria, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 6, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle comunicazioni degli atti adottati dalle Sezioni.

Note del Redattore:

Si veda la nota al titolo della legge.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" - Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata

abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997 n. 2.

Articolo implicitamente abrogato dall'art. 30 L.R. 30

gennaio 1995 n. 6, che al comma 1 scioglie, al 30 giugno

1995, le Associazioni di comuni per la programmazione di

Imola - ambito territoriale n. 23 - e di Cesena - ambito

territoriale n. 39. Gli ambiti territoriali qui citati sono

stati disposti da L.R. 29 agosto 1979, n. 28. Si veda quindi

l'art. 30 della L.R. 6/95.

Articolo implicitamente abrogato: si veda il D.Lgs. 6

marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini

" .

Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 della L.R.

21 aprile 1999 n. 3, che testualmente dispongono:

" 1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R.

7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della

presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione

e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei

componenti dell'unica sezione del Comitato.

2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata

in vigore della presente legge procede alla nomina dei

componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7

del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del

Comitato in unica sezione.

3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione,

in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce

alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai

" Presidenti delle sezioni " è da intendere che si

riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato

" Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7

del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente

del Comitato " è da intendere che si riferisca alle "

Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai "

Presidenti delle sezioni " "

Si veda la nota al titolo della legge.

Commi implicitamente abrogati da D.Lgs. 30 dicembre

1992, n. 502.

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