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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

Art. 4
Elementi informativi
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, utilizza i dati e gli elementi informativi in possesso delle Sezioni, che sono tenute a fornirli alla Giunta regionale, con particolare riferimento ai programmi operativi e di investimento degli Enti locali, nonchè alla gestione, da parte degli stessi, dei finanziamenti erogati dalla Regione o, comunque, per suo tramite.
2. Le decisioni delle Sezioni sono massimate a cura dei servizi delle Sezioni medesime e pubblicate in un apposito bollettino a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il bollettino ha cadenza mensile ed in ciascun fascicolo devono essere pubblicate le massime di decisioni emesse nel mese corrispondente. Può essere pubblicato anche il testo integrale delle decisioni di particolare rilevanza o che segnalano la novità dei casi decisi, nonchè di quelle sulle quali si riscontra contrasto di indirizzo rispetto all'orientamento di altre Sezioni. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura che la pubblicazione delle massime e delle altre decisioni sia effettuata con la massima sollecitudine e che la distribuzione del bollettino di norma sia effettuata entro tre mesi da quando sono state emesse le relative decisioni.
3. Il bollettino è inviato a tutti gli enti soggetti al controllo, assicurandone inoltre ampia diffusione a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

Si veda la nota al titolo della legge.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini " . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che testualmente dispongono:

" 1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del Comitato.

2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7 del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione.

3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " è da intendere che si riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " è da intendere che si riferisca alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " "

Si veda la nota al titolo della legge.

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