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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

Art. 46 ter
Controllo sugli atti delle Partecipanze agrarie
1. Gli atti adottati dalle Partecipanze agrarie dell'Emilia- Romagna divengono esecutivi il giorno dalla loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui hanno sede. Essi sono inviati in elenco al Comitato regionale di controllo che può richiederne copia e annullare, in ogni tempo, gli atti illegittimi.
2. Gli atti deliberativi concernenti il bilancio, le relative variazioni e le compravendite immobiliari sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità su specifica richiesta delle Partecipanze agrarie.
3. Al procedimento di controllo sulle deliberazioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dai Titoli V, VI e VII.

Note del Redattore:

Si veda la nota al titolo della legge.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini " . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che testualmente dispongono:

" 1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del Comitato.

2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7 del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione.

3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " è da intendere che si riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " è da intendere che si riferisca alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " "

Si veda la nota al titolo della legge.

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