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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

Art. 6

(modificati lett. a) del comma 1 e comma 4 da art. 3 L.R. 14 agosto 1992 n. 34)

(4)
Sezioni di controllo
1. Il Comitato regionale di controllo si articola nelle seguenti tre Sezioni, con sede in Bologna:
a) Sezione prima " Affari generali ", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere a), d), e), del comma 2 dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, nonchè il controllo in via eventuale previsto dal comma 4 dell'art. 45 della legge citata....Controlla inoltre gli atti degli enti di cui al Titolo IX, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 44;
b) Sezione seconda " Piani, programmi, finanza e contabilità ", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere b), g), i), l), del comma 2 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno;
c) Sezione terza " Personale, pubblici servizi e contratti ", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere c), f), h), m), n), del comma 2 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, nonchè il controllo in via eventuale sugli atti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 45 della legge citata.
2. Gli atti, concernenti materie comunque soggette a controllo, che dispongano contestualmente variazioni di bilancio o impegnino bilanci per gli esercizi successivi, sono assegnati alla Sezione competente in base al loro oggetto sostanziale.
3. Qualora l'atto soggetto a controllo non sia sicuramente attribuibile ad una delle Sezioni secondo le competenze e i criteri previsti dai commi 1 e 2, esso è assegnato alla Sezione " Affari generali ".
4. Il Segretario di una delle Sezioni dell'Organo regionale di controllo, incaricato dal Presidente della Giunta regionale provvede ad assegnare gli atti alle diverse Sezioni secondo le competenze e i criteri previsti dal presente articolo.

Note del Redattore:

Si veda la nota al titolo della legge.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini " . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che testualmente dispongono:

" 1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del Comitato.

2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7 del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione.

3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " è da intendere che si riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " è da intendere che si riferisca alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " "

Si veda la nota al titolo della legge.

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