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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

Titolo V
PROCEDIMENTO DI CONTROLLO
Art. 23
Invio delle deliberazioni
1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di decadenza, al Comitato a cura del Segretario comunale o provinciale, entro cinque giorni feriali dalla loro adozione.
2. L'iniziativa di sottoporre al controllo del Comitato gli atti dell'ente ai sensi del comma 3 dell'art. 127 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 '' Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'', e' assunta dalla Giunta con deliberazione da adottare entro 10 giorni dall'affissione degli stessi all'Albo pretorio. Sito esterno
3. Le deliberazioni sottoposte al controllo del Comitato ai sensi del comma 1 dell'art. 127 del D. Lgs n. 267 del 2000, sono inviate al Comitato senza ritardo e comunque non oltre cinque giorni feriali dall'iniziativa assunta dai consiglieri. Sito esterno
4. Nei casi di controllo eventuale degli atti di cui all'art.127 del D. Lgs. n. 267 del 2000 il Segretario comunale o provinciale, contestualmente alla trasmissione degli atti al Comitato, comunica, mediante pubblicazione nell'Albo pretorio, l'avvenuta interruzione dei termini di esecutività delle deliberazioni. Sito esterno
5. La segreteria del Comitato rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.
Art. 24
Deliberazioni urgenti
abrogato
Art. 25
Termine per l'esercizio del controllo
1. Le deliberazioni soggette a controllo divengono esecutive se, nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse, il Comitato non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.
2. Le deliberazioni inviate al controllo del Comitato, ai sensi del comma 39 dell'art.17 della legge n. 127 del 1997, divengono esecutive se nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, il Comitato non abbia comunicato all'ente la ritenuta illegittimità delle stesse con l'invito a deliminare i vizi riscontrati. Sito esterno
3. Le deliberazioni comunque sottoposte a controllo divengono esecutive prima del decorso del termine se il Comitato dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
4. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.
Art. 26
Richiesta di chiarimenti
1. Il Comitato, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33 dell'art.17 della legge n. 127 del 1997, puo' disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'annullamento e' sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi o dall'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante. Sito esterno
2. Le deliberazioni in ordine alle quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio si intendono decadute ove non sia fatta pervenire risposta al Comitato entro novanta giorni dalla comunicazione della richiesta.
3. Qualora siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il Comitato non puo' deliberare l'annullamento dell'atto per motivi diversi da quelli per i quali sono stati richiesti i medesimi.
4. La disposizione del comma 3 non si applica nel caso che la piu' puntuale precisazione del contenuto dell'atto e dei suoi effetti, nel loro complesso, risultante dai chiarimenti e dagli elementi integrativi di giudizio, evidenzi altri diversi motivi di illegittimita'.
Art. 27
Inviti e richieste in via informale
1. Quando la deliberazione trasmessa per il controllo manchi dei requisiti formali o presenti errori materiali, il responsabile del procedimento può invitare l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.
2. Quando sia utile per un più spedito esame dell'atto, possono essere allo stesso modo richiesti direttamente documenti, che debbono essere trasmessi dall'ente interessato in tempo utile per l'esercizio del controllo.
Art. 28
Audizione di amministratori di Enti locali
1. Gli amministratori degli Enti locali, quando ne facciano richiesta contestualmente alla trasmissione dell'atto, hanno diritto ad essere sentiti dal Comitato, nell'ambito del procedimento, per esprimere le proprie osservazioni.
2. Gli amministratori dell'Ente locale hanno facolta' di farsi assistere da esperti o di delegare esperti per l'audizione.
3. La discussione conclusiva e la conseguente decisione dell'organo di controllo hanno luogo in assenza dei soggetti indicati nel comma 1.
4. Il termine per l'esercizio del controllo nell'ipotesi di cui al comma 1 e' sospeso sino alla audizione dei rappresentanti dell'ente, che deve essere disposta entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento di controllo deve concludersi entro il termine e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 25.
Art. 29

(modificato comma 2 da art. 3 L.R. 14 agosto 1992 n. 34)

Comunicazioni informatizzate, efficacia
1. La Regione garantisce, attraverso apposito sistema informativo a base telematica o informatica, la comunicazione tra gli enti soggetti a controllo e l'Organo di controllo e l'informazione, in tempi reali, delle fasi del procedimento di controllo.
2. Gli enti interessati possono trasmettere all'Organo di controllo, entro i termini di scadenza, le deliberazioni, utilizzando il suddetto sistema informativo. In tali casi, l'invio produce i medesimi effetti della trasmissione in via ordinaria, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 6, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle comunicazioni degli atti adottati dalle Sezioni.

Note del Redattore:

Si veda la nota al titolo della legge.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini " . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che testualmente dispongono:

" 1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del Comitato.

2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7 del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione.

3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " è da intendere che si riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " è da intendere che si riferisca alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " "

Si veda la nota al titolo della legge.

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