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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

Titolo II
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Art. 6

(modificati lett. a) del comma 1 e comma 4 da art. 3 L.R. 14 agosto 1992 n. 34)

(4)
Sezioni di controllo
1. Il Comitato regionale di controllo si articola nelle seguenti tre Sezioni, con sede in Bologna:
a) Sezione prima " Affari generali ", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere a), d), e), del comma 2 dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, nonchè il controllo in via eventuale previsto dal comma 4 dell'art. 45 della legge citata....Controlla inoltre gli atti degli enti di cui al Titolo IX, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 44;
b) Sezione seconda " Piani, programmi, finanza e contabilità ", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere b), g), i), l), del comma 2 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno;
c) Sezione terza " Personale, pubblici servizi e contratti ", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere c), f), h), m), n), del comma 2 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, nonchè il controllo in via eventuale sugli atti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 45 della legge citata.
2. Gli atti, concernenti materie comunque soggette a controllo, che dispongano contestualmente variazioni di bilancio o impegnino bilanci per gli esercizi successivi, sono assegnati alla Sezione competente in base al loro oggetto sostanziale.
3. Qualora l'atto soggetto a controllo non sia sicuramente attribuibile ad una delle Sezioni secondo le competenze e i criteri previsti dai commi 1 e 2, esso è assegnato alla Sezione " Affari generali ".
4. Il Segretario di una delle Sezioni dell'Organo regionale di controllo, incaricato dal Presidente della Giunta regionale provvede ad assegnare gli atti alle diverse Sezioni secondo le competenze e i criteri previsti dal presente articolo.
Art. 7

(modificato comma 3 da art. 3 L.R. 14 agosto 1992 n. 34)

Elezione dei membri dell'Organo di controllo
1. Il Presidente della Giunta regionale provvede a richiedere le necessarie designazioni entro novanta giorni dall'elezione del Consiglio regionale, ovvero, quando occorra procedere al rinnovo parziale o totale a seguito di dimissioni o altra causa di cessazione dei componenti, entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni o dal verificarsi della causa di cessazione.
2. I componenti delle Sezioni indicati alla lett. a) del comma 1 dell'art. 42 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, sono eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati alla Regione. Se dopo due scrutini il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Nello stesso modo si procede per l'elezione dei componenti supplenti di cui al comma 2 dell'art. 42, della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno.
3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla costituzione delle Sezioni di controllo sulla base del risultato delle elezioni e delle designazioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 42 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno. .... Con il medesimo decreto il Presidente provvede alla convocazione della seduta di insediamento delle Sezioni di controllo.
Art. 8
Dimissioni
1. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'Organo di controllo sono presentate al Presidente della Giunta regionale, il quale ne prende atto e provvede agli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 10.
2. I componenti dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.
Art. 9
Cause di decadenza
1. I componenti dell'Organo di controllo decadono nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legge. Decadono altresì qualora non sia intervenuti, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente della Sezione di appartenenza, a cinque sedute consecutive oppure a un numero di sedute pari o superiore a un terzo delle sedute svoltesi nei tre mesi precedenti.
2. La causa di decadenza è contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni; trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede definitivamente.
3. Qualora si tratti di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale invita il componente della Sezione a far cessare la causa dell'incompatibilità. Se il componente non vi provvede entro il termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale lo dichiara decaduto.
Art. 10
Sostituzione di componenti
1. Per la sostituzione di componenti dimissionari o comunque cessati, il Presidente della Giunta regionale, nei termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 7, richiede al Presidente del Consiglio regionale di indire la nuova elezione entro sessanta giorni, previa, ove occorra, designazione della terna da parte dei competenti ordini professionali.Qualora si tratti del componente designato dal Commissario del Governo, il Presidente della Giunta regionale richiede allo stesso la nuova designazione.
Art. 11
Presidente e Vicepresidente
1. Le sezioni eleggono, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, nel proprio seno, il Presidente ed il Vicepresidente, scelti fra i componenti eletti dal Consiglio regionale.
2. Alla elezione si provvede a scrutinio segreto con distinte votazioni e a maggioranza assoluta dei voti. Dopo tale votazione è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano in base all'età.
3. Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica per il periodo di trenta mesi.
4. Le adunanze per l'elezione dei Presidenti delle Sezioni sono presiedute dal componente effettivo più anziano in base all'età fra quelli eletti dal Consiglio regionale.
Art. 12

(abrogato comma 4 da art. 3 L.R. 14 agosto 1992 n. 34)

Funzioni del Presidente e del Vicepresidente
1. Il Presidente della Sezione:
a) formula l'ordine del giorno delle adunanze;
b) convoca e presiede le adunanze;
c) sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni sui singoli provvedimenti degli enti interessati;
d) formula, d'intesa con il responsabile di servizio, proposte alla Giunta circa il personale e il fabbisogno di spesa;
e) formula l'invito a regolarizzare gli atti e provvede a richiedere informazioni e documenti ai sensi dell'art. 27.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
3. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente le relative funzioni sono esercitate dal membro elettivo effettivo più anziano in base all'età.
4. abrogato

Note del Redattore:

Si veda la nota al titolo della legge.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini " . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che testualmente dispongono:

" 1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del Comitato.

2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7 del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione.

3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " è da intendere che si riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " è da intendere che si riferisca alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " "

Si veda la nota al titolo della legge.

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