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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

Titolo III
UFFICI DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Art. 13
Strutture dell'Organo di controllo
1. La Regione provvede alle strutture di supporto al Comitato regionale di controllo, ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e della autonomia dell'organo.
2.
Il n. 5 del comma 2 dell'art. 24 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 è così sostituito:
"5) servizi delle tre Sezioni del Comitato regionale di controllo. Compete ai servizi la trattazione degli affari relativi all'esercizio delle funzioni di controllo; "
Art. 14
Segretario dell'Organo di controllo
1. Il Responsabile del servizio addetto alla Sezione svolge le funzioni di Segretario per la Sezione medesima.
2. In mancanza del Responsabile del servizio, il Presidente della Sezione può affidare i compiti di Segretario al funzionario che sostituisce il responsabile.
3. Il Segretario assiste alle adunanze della Sezione, cura l'invio degli avvisi di convocazione e sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni della Sezione sui singoli atti deliberativi e, in conformità alle direttive del Presidente, provvede alle incombenze che gli siano da questi commesse per il regolare funzionamento dell'organo.
4. Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle istruzioni della Sezione e del suo Presidente.
Art. 15
Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del servizio della Sezione provvede ad assegnare a sè o ad altro funzionario addetto al servizio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
2. Spetta al Responsabile del procedimento riferire alla Sezione ai sensi del comma 3 dell'art. 17 e, ove ne ravvisi la opportunità, rivolgere le richieste e gli inviti in via informale previsti dall'art. 27.

Note del Redattore:

Si veda la nota al titolo della legge.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini " . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che testualmente dispongono:

" 1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del Comitato.

2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7 del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione.

3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " è da intendere che si riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " è da intendere che si riferisca alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " "

Si veda la nota al titolo della legge.

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