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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

Titolo VI
ATTI DELLE SEZIONI DI CONTROLLO E DIRITTO DI ACCESSO
Art. 30
Decisione del Comitato
1. Il Comitato pronuncia:
a) ordinanza declaratoria di non aver riscontrato vizi di legittimità;
b) dichiarazione di non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dai commi 33, 34 e 38 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997 Sito esterno;
c) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;
d) dichiarazione di nullità dell'atto nei casi previsti dalla legge;
e) dichiarazione di decadenza per invio tardivo delle deliberazioni;
f) richiesta di audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;
g) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del rendiconto della gestione;
h) provvedimenti previsti dall'art. 39 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, nei casi in cui il bilancio non sia approvato nei termini;
i) nomina dei commissari per l'adozione di atti obbligatori nei casi previsti dalla legge;
l) dichiarazione di aver riscontrato vizi di legittimità dell'atto controllato con contestuale invito all'ente deliberante di eliminare i suddetti vizi ai sensi del comma 39 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997 Sito esterno.
2. L'atto di annullamento deve essere motivato in riferimento alla conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificatamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura. Resta esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
3. Il Comitato non può riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
4. La comunicazione dei provvedimenti del Comitato all'ente interessato deve contenere il testo del dispositivo completo di motivazione e deve essere effettuata tramite mezzo idoneo ad attestare il ricevimento.
Art. 31
Controllo sul bilancio e sul rendiconto di gestione
1. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, il controllo di legittimita' esercitato dal Comitato comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonche' con i documenti giustificativi.
2. Ai fini dello svolgimento del controllo di cui al comma 1, il Comitato si avvale delle risultanze della relazionere datta dai revisori dei conti, ai sensi dell' art. 57 della legge n.142 del 1990 e della documentazione ad essa allegata Sito esterno.
3. Nell' ipotesi di cui alla lett. c) del comma 1 dell' art.39 della legge n. 142 del 1990, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Comitato nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Comitato assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore ai venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio. Sito esterno
4. Il Comitato puo' indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
5. Nel caso di mancata adozione del rendiconto della gestione entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 2, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del Comitato, questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione del conto stesso.
Art. 32
Controllo sostitutivo
1. Qualora i Comuni e le Province omettano o ritardino un atto obbligatorio per legge, il Comitato, d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, invita a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per ragioni d'urgenza.
2. Decorso inutilmente il termine indicato, il Comitato comunica tale omissione al Difensore civico regionale, il quale può nominare un commissario. Sino a tale nomina, l'ente interessato non perde il potere di porre in essere l'atto.
3. L'atto di nomina definisce i poteri del commissario e indica i provvedimenti da emanare. Gli uffici dell'ente interessato sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione.
4. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico dell'ente sostituito.
5. Ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo di cui al presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare con il Difensore civico regionale e con il Comitato, fornendo dati e informazioni. In caso di mancata collaborazione, il Difensore civico regionale può disporre i necessari sopralluoghi.
Art. 33
Difensore civico comunale e provinciale
1. Il controllo sugli atti di Comuni e Province ai sensi dei commi 38 e 39 dell'art. 17 della legge n.127 del 1997 Sito esterno, fino alla istituzione del Difensore civico comunale e provinciale, è esercitato con i medesimi effetti dal Comitato.
2. Ai fini del comma 1, gli Statuti comunali e provinciali, al fine di assicurare il ruolo imparziale del Difensore civico nell'esercizio dei compiti di controllo sugli atti, dettano modalità di elezione idonee ad assicurare la partecipazione delle minoranze nella scelta del Difensore ed individuano i requisiti di professionalità ed esperienza che assicurino il corretto esercizio delle predette funzioni.
3. I termini per l'esercizio del controllo del Difensore civico sono sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.
Pubblicazione degli atti di controllo
abrogato
Impugnazione degli atti di controllo
abrogato

Note del Redattore:

Si veda la nota al titolo della legge.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini " . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che testualmente dispongono:

" 1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del Comitato.

2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7 del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione.

3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " è da intendere che si riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " è da intendere che si riferisca alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " "

Si veda la nota al titolo della legge.

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