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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

Titolo VIII
CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ALTRI ENTI LOCALI
Art. 38
Estensione della disciplina dei controlli nei confronti degli atti degli altri Enti locali
1. Salvo diverse disposizioni di legge, la disciplina dei controlli, stabilita dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno e dalla presente legge, si applica agli atti delle Comunità montane, dei Consorzi di Enti locali e delle Unioni di Comuni.
2. Sono assoggettati a controllo:
a) in via necessaria, gli atti adottati da organi di tali enti che rientrino nelle categorie stabilite dal comma 2 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno;
b) in via eventuale, gli atti adottati dal Collegio esecutivo dell'ente su iniziativa dell'esecutivo stesso o di un numero di membri dell'organo assembleare che rappresenti almeno un quinto dei componenti o delle quote consortili, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'art. 23.
3. Salvo diversa disposizione di legge, la disciplina dettata per la revisione economico-finanziaria degli Enti locali dall'art. 57 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, è estesa agli enti di cui al comma 1, in base a specifiche disposizioni di legge regionale. Lo statuto degli enti medesimi può, inoltre, prevedere forme di controllo economico interno della gestione.

Note del Redattore:

Si veda la nota al titolo della legge.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini " . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che testualmente dispongono:

" 1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del Comitato.

2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7 del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione.

3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " è da intendere che si riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " è da intendere che si riferisca alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " "

Si veda la nota al titolo della legge.

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