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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

Titolo IX
CONTROLLO SUGLI ENTI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DALLA REGIONE
Art. 39
Controllo sugli enti strumentali
1. L'Organo di controllo esercita altresì il controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione, secondo le specifiche disposizioni stabilite dalla presente legge o dalle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento.
Art. 40
Controllo sui bilanci e vigilanza sugli enti dipendenti dalla Regione
1. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale i bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, la cui attività afferisce l'intero territorio regionale, sono approvati dal Consiglio regionale, secondo le modalità fissate dalle specifiche disposizioni.
2. I bilanci e i conti consuntivi devono essere approvati dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dal ricevimento.
3. Al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione degli enti dipendenti agli indirizzi fissati, la Giunta regionale esercita la vigilanza sugli stessi anche mediante apposite ispezioni. E' fatta salva ogni specifica disposizione di legge.
Art. 41 (2)
Controllo sugli atti del Circondario di Rimini e modifiche della L.R. 6 giugno 1989, n. 20
implicitamente abrogato
Art. 42

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini " . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Revisori dei conti del Circondario di Rimini e modifiche alla L.R. 6 giugno 1989, n. 20
implicitamente abrogato
Art. 43

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini " . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Altre modifiche alla L.R. 20 giugno 1989, n. 20
implicitamente abrogato
1. abrogato
Art. 45
Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica
1. Il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica è esercitato dall'Organo di controllo, secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività.
2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni dei Consorzi di bonifica concernenti:
a) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
b) regolamenti dei Consorzi, piante organiche e assunzioni di personale;
c) criteri di classifica e piani di riparto della contribuenza.
3. La trasmissione all'Organo di controllo delle deliberazioni di cui al comma 2, ha luogo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Nello stesso termine copia di tali deliberazioni è trasmessa alla Provincia.
Controllo sugli atti degli IACP
abrogato
Art. 46 bis
Controllo sugli atti dei Consorzi di utenti per le strade vicinali e delle associazioni agrarie
1. Gli atti adottati dai Consorzi di utenti delle strade vicinali di uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico, divengono esecutivi il giorno della loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui hanno sede. Essi sono inviati in elenco all'Assessore regionale competente, rispettivamente, in materia di trasporti e in materia di agricoltura. L'Assessore regionale competente può richiedere copia integrale degli atti.
2. La Giunta regionale può annullare in ogni tempo gli atti illegittimi adottati dagli Enti di cui al comma 1.
Art. 46 ter
Controllo sugli atti delle Partecipanze agrarie
1. Gli atti adottati dalle Partecipanze agrarie dell'Emilia- Romagna divengono esecutivi il giorno dalla loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui hanno sede. Essi sono inviati in elenco al Comitato regionale di controllo che può richiederne copia e annullare, in ogni tempo, gli atti illegittimi.
2. Gli atti deliberativi concernenti il bilancio, le relative variazioni e le compravendite immobiliari sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità su specifica richiesta delle Partecipanze agrarie.
3. Al procedimento di controllo sulle deliberazioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dai Titoli V, VI e VII.
Art. 46 quater
Controllo sugli atti dei Consorzi Fitosanitari Provinciali
1. Salva l'approvazione del regolamento interno da parte della Giunta regionale, il controllo sugli atti dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è esercitato dall'organo di controllo, secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività.
2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni dei Consorzi Fitosanitari Provinciali concernenti:
a) bilanci preventivi e conti consuntivi e relative variazioni;
b) regolamenti, piante organiche e relative variazioni ed assunzioni di personale;
c) deliberazioni relative alla contribuzione da porre a carico dei consorziati.
Art. 47
Indennità dei componenti dell'Organo di controllo
1. Al Presidente della Sezione è corrisposta una indennità di carica di Lire 2.600.000 (pari a Euro 1342,79) mensili, lorde.
2. Agli altri componenti effettivi della Sezione è corrisposta una indennità di carica di Lire 2.400.000 (pari a Euro 1239,50) mensili, lorde.
3. Ai componenti supplenti è corrisposta una indennità di Lire 1.500.000 (pari a Euro 774,69) mensili, lorde.
4. L'indennità di cui ai commi 1 e 2, sono ridotte della somma di Lire 100.000 (pari a Euro 51,65) per ogni seduta cui il componente effettivo non partecipi ovvero sia sostituito nel corso della seduta stessa. L'ammontare della detrazione relativa ad ogni seduta è corrisposto al componente supplente che ha sostituito il membro effettivo mancante.
5. L'indennità di cui al comma 3 è ridotta della somma di Lire 60.000 (pari a Euro 30,99) per ogni seduta cui il componente supplente non partecipi quando sia stato convocato per sostituire il membro effettivo ovvero nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 19.

Note del Redattore:

Si veda la nota al titolo della legge.

Articolo implicitamente abrogato: vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini " . Inoltre la citata L.R. 20 giugno 1989 n. 20 è stata abrogata da art.21 L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che testualmente dispongono:

" 1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del Comitato.

2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7 del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione.

3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " è da intendere che si riferisca al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce al " Comitato " ed al " Presidente del Comitato " è da intendere che si riferisca alle " Sezioni del Comitato regionale di controllo " o ai " Presidenti delle sezioni " "

Si veda la nota al titolo della legge.

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