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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1992, n. 13

MODIFICHE ALLA LR 3 GENNAIO 1980, N. 1 " NORME SULL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI, SULL'ORDINAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SUL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 12 marzo 1992

INDICE

Art. 1 - Integrazioni all'art. 24 della LR n. 1 del 1980
Art. 2 - Inserimento di nuovo articolo nella LR n. 1 del 1980
Art. 3 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazioni all'art. 24 della LR n. 1 del 1980
1.
Al primo comma dell'art. 24 della LR n. 1 del 1980 è aggiunta la seguente lettera:
" h) Servizio per le tossicodipendenze( SERT) ".
2.
All'art. 24 della LR n. 1 del 1980 è aggiunto, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del TU approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Sito esterno, il seguente comma:
" Con riferimento alle particolari condizioni socio - economiche o geomorfologiche del territorio, le Unità sanitarie locali d' intesa fra loro, possono stabilire che le funzioni del Servizio per le tossicodipendenze siano gestite da una Unità sanitaria locale per conto di tutte le altre. ".
Art. 2
Inserimento di nuovo articolo nella LR n. 1 del 1980
1.
Dopo l'art. 31 della LR n. 1 del 1980 è inserito il seguente articolo:
"Art. 31 bis
Servizio per le tossicodipendenze( SERT)
1. Il Servizio per le tossicodipendenze assicura lo svolgimento delle funzioni di assistenza sanitaria inerenti alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza in conformità alle norme di cui alla Legge 26 giugno 1990, n. 162 Sito esterno alla programmazione regionale in materia. ".
Sito esterno
Art. 3
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna. La presente legge regionaoe sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 9 marzo 1992


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