LEGGE REGIONALE 9 marzo 1992, n. 13
MODIFICHE ALLA LR 3 GENNAIO 1980, N. 1 " NORME SULL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI, SULL'ORDINAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SUL COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 12 marzo 1992
INDICE
Art. 1 - Integrazioni all'art. 24 della LR n. 1 del 1980
Art. 2 - Inserimento di nuovo articolo nella LR n. 1 del 1980
Art. 3 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazioni all'art. 24 della LR n. 1 del 1980
1.
Al primo comma dell'art. 24 della LR n. 1 del 1980 è aggiunta la seguente lettera:
" h) Servizio per le tossicodipendenze( SERT) ".
2.
All'art. 24 della LR n. 1 del 1980 è aggiunto, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del TU approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309 , il seguente comma:
Art. 2
Inserimento di nuovo articolo nella LR n. 1 del 1980
1.
Dopo l'art. 31 della LR n. 1 del 1980 è inserito il seguente articolo:
"Art. 31 bis
Servizio per le tossicodipendenze( SERT)
1. Il Servizio per le tossicodipendenze assicura lo svolgimento delle funzioni di assistenza sanitaria inerenti alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza in conformità alle norme di cui alla Legge 26 giugno 1990, n. 162 alla programmazione regionale in materia. ".
Art. 3
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna. La presente legge regionaoe sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 9 marzo 1992