Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1992, n. 16

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI ENTI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 23 marzo 1992

Art. 1
1. I consigli di amministrazione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo( ERSA) e dell'Istituto regionale per l'apprendimento( IRPA) e le commissioni amministratrici dell'Azienda regionale delle foreste( ARF) e dell'Azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia - Romagna( ARIS) sono sciolte. E' altresì sciolto il comitato esecutivo dell'ERSA.
2. Le competenze degli organi di amministrazione indicati al comma 1 sono esercitate:
a) per l'ERSA, ARF e ARIS, da un ufficio di presidenza composto dal presidente e dai vice presidenti di ciascun Ente, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per l'IRPA, dal presidente dell'Ente medesimo.
3. I direttori degli Enti indicati al comma 2, lettera a), partecipano alle riunioni dei rispettivi uffici di presidenza con voto consultivo ed esercitano le funzioni di segretario dei medesimi collegi.
4. Il direttore dell'IRPA assiste il presidente nell'adozione degli atti deliberativi, esprime sui medesimi il proprio parere consultivo e sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.
5. Ferme restando le disposizioni concernenti l'esecutività degli atti, sono adottate previo conforme parere della Giunta regionale, ovvero dell'Assessore a tal fine delegato, le seguenti deliberazioni dell'amministrazione straordinaria:
a) alienazioni, acquisti, forniture ed appalti di importo superiore a 100 milioni;
b) contributi superiori a 80 milioni;
c) incarichi professionali;
d) assunzioni temporanee o acquisizioni di personale con procedure di mobilità e disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale.
6. Durante il regime di amministrazione straordinaria non possono essere effettuate assunzioni o assegnazioni di personale a favore degli Enti indicati al comma 1, fatte salve le assunzioni temporanee previste dall'art. 17 della LR 12 dicembre 1985, n. 27 e le acquisizioni di personale attraverso procedure di mobilità.
7. Ogni tre mesi l'Assessore regionale competente per materia fornisce alla commissione consiliare competente informazioni sull'andamento dell'amministrazione straordinaria.
8. L'amministrazione straordinaria prevista dai precedenti commi ha durata di mesi 12 dall'entrata in vigore della presente legge. Essa cessa anche precedentemente a tale termine qualora intervengano leggi regionali di riordino o sopprressione degli Enti indicati al comma 1.
9. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio regionale provvede alla elezione dei componenti degli organi di amministrazione straordinaria previsti dalla presente legge, con votazione adottata a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto, è eletto il più anziano di età.
10. Alle nomine di cui al comma 9 non si applica l'art. 3 della LR 17 marzo 1980, n. 18.

Espandi Indice