LEGGE REGIONALE 25 maggio 1992, n. 25
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 27 maggio 1992
Art. 6
1. Secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, d'intesa, la Regione Emilia-Romagna provvede ad assicurare la dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino.