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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 maggio 1992, n. 25

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO

Testo coordinato con le modifiche apportata da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

Art. 2

(sostituiti commi 1, 2 e 3 da art. 17 L.R. 26 luglio 2012, n. 9)

1. Il segretario generale dell'Autorità di bacino del Reno di cui all'articolo 8 dell'intesa interregionale citata all'articolo 1 è nominato dal Comitato istituzionale tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione con qualifica di livello dirigenziale e resta in carica cinque anni ovvero fino alla data antecedente di cessazione dell'Autorità di bacino. Al segretario spetta la retribuzione fissata presso l'ente di appartenenza.
4. Il Segretario generale può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato tecnico.
5. L'atto di nomina del Segretario generale è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.

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