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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1992, n. 26

ISTITUZIONE E REVISIONE DI SERVIZI REGIONALI. MODIFICHE ALLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44, ALLA LR 26 LUGLIO 1988, N. 30 E ALLA LR 9 DICEMBRE 1989, N. 43

(Legge di pura modifica alla L.R. 44/84 abrogata da L.R. 43/2001, alla L.R. 30/88 abrogata dalla L.R. 11/2004, alla L.R. 43/89 abrogata dalla L.R. 3/99)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 27 maggio 1992

INDICE

Art. 1 - Istituzione e revisione di servizi regionali e modifiche alla LR 18 agosto 1984, n. 44
Art. 2 - Decorrenza della soppressione dell'ARCEL e della relative strutture organizzative
Art. 3 - Modifiche alla LR 9 dicembre 1989, n. 43
Art. 4 - Modifiche alla LR 26 luglio 1988, n. 30
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e revisione di servizi regionali e modifiche alla LR 18 agosto 1984, n. 44
1.
All'art. 24, comma 2, della L. R. n. 44 del 1984 il punto n. 13 è così sostituito:
"13) servizio informativo e statistica. Compete al servizio la razionalizzazione e l'organizzazione dei flussi informativi e la raccolta ed elaborazione dei dati statistici, nonchè la tenuta dei rapporto con l'ISTAT e le altre fonti statistiche. Per dette funzioni opera con il concorso dei servizi di settore; ".
2.
All'art. 24, comma 2, della L. R. n. 44 del 1984 dopo il punto 13 ter è inserito il seguente:
"13 quater) centro elaborazione dati. Compete al servizio curate le attività di gestione dei sistemi EDP e di comunicazione del Centro elaborazione dati della Regione; ".
3.
All'art. 24, comma 2, della L. R. n. 44 del 1984 il punto n. 4 è sostituito dai seguenti:
"4) affari legislativi e legali. Compete al servizio il coordinamento tecnico dell'iniziativa legislativa della Giunta, la consulenza per i problemi giuridici relativi all'attività della Giunta, la trattazione degli affari relativi ai ricorsi alla Corte costituzionale e degli affari relativi al contenzioso della Regione. La struttura del servizio di avvale di una Commissione di consulenza legislativa composta da studiosi esterni e dal collaboratori regionali;
4 bis) affari istituzionali. Compete al servizio la progettazione e l'assistenza tecnico - giuridica per la trattazione dei problemi di ordine istituzionale relativi ai rapporti fra gli organi della Regione, dello Stato e degli Enti locali. A tali fini il servizio si avvale della commissione di consulenza legislativa prevista a supporto del servizio affari legislativi e legali; ".
Art. 2
Decorrenza della soppressione dell'ARCEL e della relative strutture organizzative
1. La soppressione dell'ARCEL, disposta dal comma 1 dell'art. 1 della LR 9 dicembre 1989, n. 43, e dei relativi servizi di cui al comma 3 dell'art. 25 della LR 18 agosto 1984, n. 44, ha effetto dalla deliberazione con cui è fissata la dotazione organica e sono definite in forma analitica le competenze del servizio centro elaborazione dati.
Art. 3
Modifiche alla LR 9 dicembre 1989, n. 43
1. Sono abrogati il comma 2 dell'art. 1 e l'art. 2 della LR n. 43 del 1989.
2.
Nell'art. 3 della LR n. 43 del 1989, al comma 1, le parole
" col decreto di cui al comma 2 dell'art. 1 "
sono sostituite dalle parole
" con proprio decreto ".
3.
Nell'art. 3 della LR n. 43 del 1989, il comma 3 è così sostituito:
"3. Col medesimo decreto di cui al comma 2 viene disciplinata la successione della Regione, ed eventualmente di altri oggetti che ne abbiano titolo, nei rapporto giuridici ancora in essere all'atto della soppressione dell'Azienda e viene fissato il termine, comunque non superiore a 180 giorni, entro il quale il Commissario deve portare a termine tutti gli adempimento ad esso affidati dal presente articolo. ".
Art. 4
Modifiche alla LR 26 luglio 1988, n. 30
1.
L'art. 15 della L. R. n. 30 del 1988 è così sostituito:
" Art. 15
Promozione e partecipazione a strutture societarie
1. Per la realizzazione di rilevanti progetti informativi del sistema informativo regionale la Regione può promuovere la costituzione di strutture societarie nelle forme e secondo le tipologie consentite dalla legislazione vigente. In tal caso la partecipazione della Regione è disposta con apposito provvedimenti legislativo. ".
2.
Nell'art. 20 della L. R. n. 30 del 1988 il comma 3 è così sostituito:
"3. L'adozione di atti regionali per la realizzazione di ricerche per la formazione di piani o progetti che comportino la realizzazione di nuove basi informative o l'implementazione di basi informative esistenti o l'attribuzione di contributi in merito, è sottoposta alla preliminare acquisizione dei pareri dei competenti servizi regionali che attestino la congruenza e la non ripetitività dei detti studi rispetto alle basi informative fondamentali formalizzate. ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 maggio 1992

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