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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1992, n. 27

Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infrareregionali di assistenza e beneficenza

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 3 giugno 1992

INDICE

Art. 1 - Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
Art. 2 - Categorie di istituzioni soggette a privatizzazione
Art. 3 - Istituzioni a carattere associativo
Art. 4 - Istituzioni promosse ed amministrate da privati
Art. 5 - Istituzioni ad ispirazione religiosa
Art. 6 - DOmanda di riconoscimento quale persona giuridica privata
Art. 7 - Facoltà del rappresentante degli interessi originari
Art. 8 - Decisione regionale
Art. 9 - Iniziative di riordino
Art. 10 - Norma finale
Art. 11 - Norma transitoria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) a carattere regionale o infraregionale, che rientrano nelle categorie previste al comma 1 dell'art. 2 e che svolgono attività istituzionale, possono chiedere alla Regione la depubblicizzazione ed il contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
2. Il riconoscimento avviene secondo i criteri e le procedure di cui alla presente legge, e per quanto in questa non disposto, in base alla LR 23 novembre 1987, n. 35.
3. Le istituzioni privatizzate hanno titolo a concorrere al perseguimento delle finalità della LR 12 gennaio 1985, n. 2 " Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale".
Art. 2
Categorie di istituzioni soggette a privatizzazione
1. Hanno diritto alla depubblicizzazione ed al contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 1, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sia accertata l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:
a) istituzioni aventi carattere associativo;
b) istituzioni promosse ed amministrative da privati;
c) istituzioni ad ispirazione religiosa.
2. Non sono, comunque, soggette a privatizzazione le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che risultano già amministrate dagli enti comunali di assistenza o in questi concentrate alla data di entrata in vigore del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, nonchè quelle amministrate da Consigli interamente di nomina di Enti locali alla data della sentenza della Corte costituzionale n. 396/ 88.
Art. 3
Istituzioni a carattere associativo
1. Sono considerate a carattere associativo le istituzioni per le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che la costituzione dell'ente si avvenuta per iniziativa volontaria dei soci e di promotori privati;
b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizione statutaria, determinati dai soci, nel secondo che essi eleggano una quota significativa dell' organo collegiale deliberante, ovvero all'assemblea dei soci siano statutariamente riservate le competenze deliberative in ordine all'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'istituzione;
c) che i soci concorrano all'attività dell'istituzione con prestazioni volontarie, anche nella forma di contribuzione economiche e donazioni patrimoniali.
2. Nel caso in cui non siano congiuntamente presente le tre condizioni di cui al comma 1, la Regione, sulla base di documentazione presentata dall'ente, accertata se nella storia dell'ente medesimo dopo l'entrata in vigore della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 Sito esterno si siano verificati fatti autoritativi che abbiano snaturato l'originario carattere associativo.
Art. 4
Istituzioni promosse ed amministrate da privati
1. Sono considerate promosse ed amministrative da privati, le istituzioni per le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'atto costitutivo o di fondazione sia stato posto in essere da privati;
b) che una quota significativa dell'organo collegiale deliberante sia, per disposizione statutaria, designata da privati;
c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da:
1) beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione degli stessi;
2) beni restaurati con contributi pubblici finalizzati alla conservazione dei beni artistici e culturali;
3) beni conseguiti con contributi pubblici assegnati a qualsiasi titolo da più di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge;
4) beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale, ivi comprese le strutture socio - assistenziali acquistate, costruite o ristrutturate con contributi regionali assegnati ai sensi dell'art. 42 della LR 12 gennaio 1985, n. 2.
2. Nel caso in cui non siano congiuntamente presenti le tre condizioni di cui al comma 1, la Regione, sulla base di documentazione presentata dall'ente, accertata se nella storia dell'ente medesimo dopo l'entrata in vigore della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 Sito esterno si siano verificati fatti autoritativi che abbiano modificato l'originaria designazione di cui alla lett. b) del comma 1.
Art. 5
Istituzioni ad ispirazione religiosa
1. SOno considerate ad ispirazione religiosa le istituzioni per le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'attività istituzione persegua, per statuto, indirizzi religiosi o comunque inquadrati l'opera di beneficenza e assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;
b) che l'istituzione risulti collegata ad una confessione religiosa mediante la designazione nel consiglio di amministrazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso, come modo qualificante di gestione del servizio.
2. Nel caso in cui non siano congiuntamente presenti le due condizioni di cui al comma 1, la Regione, sulla base di documentazione presentata dell'ente, accerta se nella storia dell'ente medesimo dopo l'entrata in vigore della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 Sito esterno si siano verificati fatti autoritativi che abbiano modificato l'originaria ispirazione religiosa.
3. Sono comunque considerate ad ispirazione religiosa:
a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo - religiosa, sempre che essere non abbiano cessato di svolgere le attività in relazione alle quali è stato ottenuto il riconoscimento;
b) beneficenza che, per finalità statutaria, gestiscono seminari, case di riposo o altre strutture residenziali per persone addette ad attività di servizio religioso, ovvero che svolgano attività finalizzate prevalentemente a sostegno del clero.
Art. 6
DOmanda di riconoscimento quale persona giuridica privata
1. La domanda di riconoscimento quale persona giuridica privata è deliberata dal competente organo amministrativo dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza richiedente, ed è rivolta al Presidente della Giunta regionale.
2. Alla domanda è unita, oltre alla predetta deliberazione, ogni altra opportuna documentazione, relativa sia al l'accertamento dell'appartenenza alle categorie che danno titolo alla privatizzazione che al possesso dei requisiti generali delle persone giuridiche.
3. Copia della domanda e della documentazione deve essere altresì presentata, a cura dell'istituzione richiedente, al Comune nel quale essa ha sede legale per il parere di cui all'art. 8.
4. Notizia della domanda è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche ai fini dell'eventuale partecipazione del procedimento secondo quanto disposto dall' art. 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
Art. 7
Facoltà del rappresentante degli interessi originari
1. Il consigliere della istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che rappresenti, per statuto, gli interessi originari, può chiedere che il competente organo amministrativo sia convocato per deliberare sulla richiesta di privatizzazione.
Art. 8
Decisione regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale decide sulla domanda, sentito il Comune interessato.
2. Il Comune formula il parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3 dell'art. 6. Decorso tale termine, la decisione è assunta anche in mancanza di esso.
3. Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti insufficiente, il Presidente invita l'istituzione richiedente a completarla o a fornire elementi integrativi di giudizio.
4. La determinazione del Presidente della Giunta regionale è assunta entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.
5. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti.
6. Il decreto del Presidente della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, determina la cessazione della natura pubblica della istituzione e il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile.
Art. 9
Iniziative di riordino
1. La Regione promuove il riordino istituzionale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con l'obiettivo di adeguare la rete dei servizi pubblici alle esigenze locali, anche attraverso la loro integrazione con le risorse private esistenti nel territorio.
Art. 10
Norma finale
1. Le istituzioni la cui attività consiste esclusivamente nell'erogare contributi economici possono presentare istanza di depubblicizzazione e contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato sempre che nell'ultimo triennio antecedente alla presentazione dell'istanza abbiano destinato a tale attività una quota di risorse non inferiore al 2% del valore, attestato da apposita perizia giurata, del solo patrimonio idoneo a produrre reddito.
Art. 11
Norma transitoria
1. Nella prima attuazione della presente legge il termine di cui al comma 4 dell'art. 8 è determinato in 240 giorni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 giugno 1992

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