Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 28/12/2021 | ||
2. | 29/12/2020 | ||
3. | 27/12/2018 | ||
4. | 18/07/2017 | ||
5. | 09/05/2016 | ||
6. | 30/04/2015 | ||
7. | 18/07/2014 | ||
8. | 20/12/2013 | ||
9. | 25/07/2013 | ||
10. | 21/12/2012 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2017
LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(sostituita lett. d) comma 1 da art. 28 L.R. 23 luglio 2010 n. 7)
Contenuto degli interventi
1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'art. 3, la Regione assume iniziative aventi ad oggetto:
a) la conoscenza dello stato delle infrastrutture, delle condizioni meteoclimatiche nonché delle caratteristiche del traffico;
b) la predisposizione di sistemi informativi integrati circa le migliori condizioni di mobilità e di sicurezza;
c) la progettazione e la realizzazione di sistemi di controllo integrati sull'efficienza delle infrastrutture e sul comportamento dell'utenza;
d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture e alla dotazione di strutture per la comunicazione e formazione dell'utenza ai fini del miglioramento della sicurezza stradale;
e) la realizzazione di strumenti informativi, educativi e formativi rivolti all'utenza e finalizzati alla sicurezza e all'impiego di mezzi appropriati.