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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/07/2007
2. Testo Coordinato06/03/2007
3. Testo Coordinato10/07/2006
4. Testo Coordinato28/07/2004
5. Testo Originale12/07/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2018

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30

Art. 3
Interventi
1. La Regione per l'attuazione della presente legge promuove interventi finalizzati, prioritariamente, ad elevare i livelli di sicurezza della rete stradale regionale. Tali interventi sono volti a migliorare le condizioni di percorribilità delle infrastrutture esistenti.
2. La Regione promuove altresì iniziative di carattere informativo, educativo e formativo in materia di sicurezza stradale.

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