Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna conforma la programmazione e gli interventi nei settori del trasporto delle persone e delle merci all'obiettivo della sicurezza degli utenti; incentiva inoltre l'utilizzo dei mezzi più sicuri e meno inquinanti.

Espandi Indice