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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30

Art. 6

(prima aggiunto comma 2 da art. 3 L.R. 10 aprile 1995 n. 26, poi sostituito articolo da art. 80 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi sostituito comma 4 e aggiunto comma 4 bis. da art. 15 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, infine sostituiti commi 4 e 7 e aggiunto comma 7 bis da art. 2 L.R. 1 agosto 2017, n. 18)

Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale
1. Al fine di rafforzare e coordinare le politiche regionali di educazione alla sicurezza stradale rivolte ai cittadini negli ambienti di vita e di lavoro, è costituito, nell’ambito della direzione generale competente in materia di trasporti, l’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale con funzioni consultive, propositive ed attuative delle politiche e degli interventi regionali in materia.
2. L’Osservatorio è composto da sei dirigenti o funzionari delle direzioni generali competenti in materia di trasporti, programmazione territoriale, politiche per la salute, cultura, politiche giovanili, politiche per la legalità e statistica e da tre componenti, esperti della materia, designati dal Consiglio delle autonomie locali tra i dirigenti degli enti locali, previo accordo con gli enti di appartenenza.
3. L’Osservatorio è nominato dal Presidente della Regione, il quale attribuisce la carica di Presidente a persona che si sia contraddistinta per le attività svolte in campo istituzionale, culturale o sociale e quella di Presidente onorario a persona che ha svolto importanti iniziative nel settore della sicurezza stradale.
4. Ai componenti dell'Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai presidenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali.
4 bis. Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese di funzionamento per consigli, commissioni e comitati previsti da leggi regionali.
5. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento dell’Osservatorio e si individua la struttura di supporto tecnico, nell’ambito della direzione generale competente in materia di trasporti. L’Osservatorio utilizza il proprio logo con il quale caratterizza le iniziative promosse.
6. Possono essere invitati ai lavori dell’Osservatorio, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare. Ai partecipati ai lavori dell’Osservatorio non sono corrisposte indennità o gettoni di presenza.
7. L'Osservatorio predispone con la direzione competente in materia di trasporti, d'intesa con le direzioni generali competenti in materia di politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, il programma annuale delle attività e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione, previa informativa alle competenti Commissioni assembleari.
7 bis. Annualmente la Giunta, unitamente all'Osservatorio, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attività svolta e sull'attuazione del programma.
8. L’Osservatorio svolge attività consultiva e di proposta sulle politiche regionali in materia di educazione alla sicurezza stradale, anche attraverso la formulazione di contributi agli atti di programmazione, l’acquisizione e l’analisi di dati e informazioni, nonché l’elaborazione di studi utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale. L’Osservatorio svolge, inoltre, attività consultiva e di proposta su azioni formative, campagne informative e di sensibilizzazione, promuove e partecipa ad attività convegnistiche e seminariali finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza stradale.
9. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si rapporta con gli enti locali, nonché con i seguenti soggetti:
a) Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato sulla base del piano nazionale della sicurezza stradale, previsto dall’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL);
b) Comitato tecnico di polizia locale di cui all’articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);
c) Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna del Ministero dell’istruzione, università e ricerca;
d) Ministero delle infrastrutture e trasporti;
e) associazioni regionali delle autoscuole;
f) associazioni operanti nel settore di cui alla presente legge;
g) gli uffici di statistica della Città metropolitana di Bologna e delle Province che raccolgono i dati sugli incidenti stradali.

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