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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 32

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1 Sito esterno, PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 3 marzo 1993 n. 12

L.R. 27 giugno 2014 n. 7

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Qualificazione professionale
Art. 3 - Aggiornamento e riqualificazione professionale
Art. 4 - Sanzioni amministrative
Art. 5 - Regolamenti comunali
Art. 1

(sostituita lett. a) comma 3 da art. 67 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge regolano gli interventi previsti dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 Sito esterno, relativamente all'esercizio dell'attività di estetista, demandati all'attuazione della Regione.
2. Nelle disposizioni seguenti per legge statale si intende la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 Sito esterno concernente "Disciplina delle attività di estetista".
3. Gli interventi sono diretti:
a) alla qualificazione professionale degli esercenti l'attività di estetista, secondo quanto richiesto dalla legge statale per l'accesso all'attività e per l'esercizio della stessa;
b) alla razionalizzazione e allo sviluppo dell'attività sul territorio regionale, compatibilmente con le effettive esigenze del contesto sociale e nel quadro delle esigenze di tutela e di sviluppo delle attività artigiane perseguite dalla legislazione regionale.
Art. 2

(sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 3 marzo 1993 n. 12 , poi sostituito intero articolo da art. 68 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Qualificazione professionale
1. La formazione e gli esami finalizzati alla qualificazione professionale di estetista, a norma dell'articolo 3 della legge statale, sono realizzati ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e delle relative disposizioni attuative.
2. I soci partecipanti ed i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti di impresa, ai fini dell'accesso alla formazione e agli esami per la qualificazione professionale di estetista.
3. La Giunta regionale adotta le ulteriori disposizioni necessarie all'applicazione della legge statale.
Art. 3

(sostituito comma 5 da art. 2 L.R. 3 marzo 1993 n. 12, poi abrogati commi 1,2,3,4 e 6 da art. 69 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Aggiornamento e riqualificazione professionale
1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 8, comma 7, della legge statale le attività di abbronzatura e sauna esistenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge sono equiparate ai mestieri affini come individuati dallo stesso art. 8.
6. abrogato.
Art. 4
Sanzioni amministrative
1. L'accertamento delle infrazioni previste dall'art. 12 della legge statale e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono delegate ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
Regolamenti comunali
1. I Comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di estetista, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
2. Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme legislative vigenti in materia.

Note del Redattore:

Nelle more dell'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, come modificato dall'art. 70 L.R. 27 giugno 2014 n. 7 restano in vigore, in quanto compatibili con il nuovo testo, i regolamenti comunali già adottati ai sensi del testo previgente dell'articolo stesso.

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