Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1992, n. 34

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LR 7 FEBBRAIO 1992, N. 7, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

(Legge di pura modifica della L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 ora abrogata dalla L.R. 6/2004)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 14 agosto 1992

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'articolo 51 della LR 7 febbraio 1992, n. 7 è così sostituito:
" Art. 51
Pubblicazione ed esecutività degli atti delle Unità sanitarie locali
1. Il termine di quaranta giorni per l'esercizio del controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali previsto dall'art. 4, comma 8, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno è interrotto qualora l'Assessore competente in materia di Sanità richieda chiarimenti od elementi integrativi di giudizio.
2. La sospensione dei termini per l'esercizio del controllo prevista dall'art. 25, comma 6, si applica anche negli atti delle Unità sanitarie locali.
3. Ogni Unità sanitaria locale istituisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Albo per la pubblicazione degli atti. L'Albo è collocato nella sede dell'Unità sanitaria locale, in luogo di transito o comunque agevolmente accessibile al pubblico negli orari di apertura degli uffici.
4. Gli atti adottati dagli organi di Amministrazione delle Unità sanitarie locali sono pubblicati mediante affissione, anche per estratto, all'Albo per quindici giorni consecutivi. Tali atti diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione.
5. Gli atti soggetti a controllo preventivo della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale, ad essi non può essere data esecuzione. ".
Sito esterno Sito esterno
Art. 2
1.
Dopo l'art. 46 della LR 7 febbraio 1992, n. 7 è inserito il seguente articolo:
" Art. 46 bis
Controllo sugli atti dei Consorzi di utenti per le strade vicinali e delle associazioni agrarie
1. Gli atti adottati dai Consorzi di utenti delle strade vicinali di uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico, divengono esecutivi il giorno della loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui hanno sede. Essi sono inviati in elenco all'Assessore regionale competente, rispettivamente, in materia di trasporti e in materia di agricoltura. L'Assessore regionale competente può richiedere copia degli atti.
2. La Giunta regionale può annullare in ogni tempo gli atti illegittimi adottati dagli Enti di cui al comma 1. ".
Art. 3
1.
All'art. 6, comma 1, lettera a), della LR 7 febbraio 1992, n. 7 le parole
" Alla medesima Sezione compete altresì il controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 51. "
sono abrogate.
2.
All'art. 6, comma 4, della LR 7/ 92 le parole
" Il coordinatore dei servizi appartenenti all'area operativa di controllo o, in sua assenza, il Segretario della Sezione prima, "
sono sostituite con le seguenti:
" Il Segretario di una delle Sezioni dell'Organo regionale di controllo, incaricato dal Presidente della Giunta regionale ".
3. Sito esterno Sito esterno
All'art. 7, comma 3, della LR 7/ 92 le parole
" , nonchè ai fini delle integrazioni per il controllo degli atti delle Unità sanitarie locali, delle designazioni previste dall'art. 49 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esternoart. 13 della Legge 26 aprile 1982, n. 181 Sito esterno
sono abrogate.
4.
All'art. 19, comma 1, della LR 7/ 92 le parole
" e comunque non nella stessa seduta cui abbia preso parte il componente effettivo. "
sono abrogate.
5.
All'art. 29, comma 2, della LR 7/ 92 le parole
" , a condizione che sia confermato con l'invio delle deliberazioni in originale o copia autentica, fermo restando la decorrenza dei termini previsti dalla presente legge. "
, sono sostituite con le seguenti:
" alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 6, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno
6.
All'art. 32, comma 2, della LR 7/ 92 dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
" Per gli atti del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate, già regolati dalla LR 12 dicembre 1985, n. 18, detto termine è ridotto a due anni. ".
8.
Al comma 2 dell'art. 49 della LR 7/92 le parole:
" dal trentesimo giorno successivo al "
sono sostituite dalle seguenti:
" dalla data indicata dal ".
Art. 4
1. La sospensione estiva del termine per l'esercizio del controllo prevista dall'art. 25, comma 6, della LR 7 febbraio 1992, n. 7 è stabilita, limitatamente all'anno 1992, dal 15 agosto al 15 settembre; nello stesso periodo e limitatamente al 1992 sono altresì sospesi i termini per l'invio degli atti all'Organo di controllo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli atti sottoposti all'esame degli Organi di controllo già regolati dalla LR 12 dicembre 1985, n. 28.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 agosto 1992

Espandi Indice