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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 36

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE " BOLOGNA ARTE ARCHITETTURA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 dell' 8 settembre 1992

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, unitamente al Comune di Bologna, all'Amministrazione provinciale di Bologna, all'Ente autonomo per le ferie di Bologna e all'Associazione nazionale produttori piastrelle di ceramica e materiali refrattari, alla costituzione della Associazione "Bologna Arte Architettura", che sarà costituita con apposito atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice civile.
Art. 2
1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere una serie coordinata di attività culturali e promozionali da svolgersi in concessione con le fiere internazionali dei settori dell'edilizia, dei materiali da costruzione, delle forniture e dell'arredo che si svolgono periodicamente a Bologna. Essa si propone inoltre di promuovere direttamente o partecipare in collaborazione con altre strutture all'approntamento e diffusione di servizi d'informazione e documentazione relativi alle innovazioni utili allo sviluppo dei settori sopra indicati.
Art. 3
1. Il Presidente della Giunta regionale, o persona da lui delegata, è legittimato a partecipare alla formazione dell'atto pubblico costitutivo dell'Associazione, della quale faranno parte allo stesso titolo gli enti e gli organismi citati all'art. 1, ed altri soggetti che potranno aderire in seguito nei modi stabiliti dallo statuto dell'Associazione.
Art. 4
1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione prevedano l'obbligo di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell' art. 12 del codice civile.
Art. 5
1. Il Consiglio regionale, provvede alla nomina della rappresentanza della Regione nell'Associazione.
Art. 6
1. La Regione Emilia-Romagna partecipa all'Associazione "Bologna Arte Architettura" con un contributo annuale il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio.
Art. 7
1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11, primo comma della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 3 settembre 1992

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