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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 37

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA IN MATERIA DI QUALITA' NELL'ARTIGIANATO E NELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 dell' 8 settembre 1992

Art. 17
Controlli
1. I beneficiari dei contributi regionali, entro un mese dalla realizzazione dell'intervento, provvedono a presentare all'Assessore competente in materia di Industria e Artigianato una relazione tecnica, accompagnata da idonea documentazione, che illustri le modalità di attuazione dell' intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguenti.
2. Nel caso di contributi per la certificazione, la relazione tecnica deve illustrare le modalità di svolgimento del programma di certificazione, l'avvenuta realizzazione dello stesso, i risultati conseguiti e deve essere accompagnata dall'attestato di avvenuta certificazione, rilasciato da parte di un organismo nazionale od internazionale accreditato. Entrambi i documenti vanno presentati entro un mese dall'ottenimento della certificazione.
3. L'Assessorato competente in materia di Industria e Artigianato svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo e la corretta destinazione del medesimo.
4. Ad intervento realizzato, il gruppo di cui all'art. 5, entro novanta giorni dalla presentazione del rendiconto aziendale, verifica l'attuazione finale dell'intervento stesso, sulla base della relazione di valutazione svolta da parte degli organismi di cui al comma 3 dell'art. 11.

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