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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 37

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA IN MATERIA DI QUALITA' NELL'ARTIGIANATO E NELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 dell' 8 settembre 1992

Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Nel quadro degli indirizzi programmatici stabiliti dal Programma regionale di sviluppo o in apposito piano settoriale per gli interventi di qualità approvato ai sensi dell' art. 4 della LR 5 settembre 1988, n. 36, la Giunta regionale approvata un programma annuale degli interventi previsti dalla presente legge, stabilendo altresì le modalità per la concessione e la revoca dei benefici e i limiti della loro cumulabilità.
2. Le relative deliberazioni sono pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. I benefici della presente legge si applicano retroattivamente anche agli interventi iniziati nei dodici mesi precedenti all'entrata in vigore della legge stessa.

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