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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 37

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA IN MATERIA DI QUALITA' NELL'ARTIGIANATO E NELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 dell' 8 settembre 1992

Art. 4
Beneficiari
1. Possono concorrere ad usufruire dei benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, purchè aventi sede legale nella regione Emilia Romagna:
a) le imprese artigiane di produzione e le piccole e medie imprese industriali, anche in forma cooperativa;
b) i consorzi e società consortili fra le imprese di cui alle lettere a) e d);
c) le società consortili miste;
d) le piccole imprese e le imprese artigiane e cooperative operanti nei servizi e i consorzi di imprese di servizi, rientranti con la loro attività nelle normative UNI EN 29000 rese applicabili negli Stati membri della CEE con la Risoluzione del Consiglio del 21/ 12/ 1989;
e) i gruppi fra le imprese, di cui alle lettere a) e d) rientranti nei limiti di cui al comma 2 e soddisfacenti i requisiti di cui alla lett. d).
2. Sono considerate piccole imprese ai fini della presente legge quelle rientranti nei limiti dimensionali stabiliti dalla Legge 5 ottobre 1991, n. 317 Sito esterno.
3. Per accedere ai benefici della presente legge i consorzi e le società consortili di cui alla lett. b) del comma 1 debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 17 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 Sito esterno, con esclusione dei consorzi e società consortili aventi fra i soci imprese commerciali e di servizi non rientranti fra quelli previsti alla lett. d) del comma 1.
4. Per accedere ai benefici della presente legge le società di cui alla lett. c) del comma 1 debbono possedere i requisiti previsti all'art. 27 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 Sito esterno.

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