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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 37

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA IN MATERIA DI QUALITA' NELL'ARTIGIANATO E NELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 dell' 8 settembre 1992

Art. 5
Gruppo di valutazione tecnica
1. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dalla presente legge è costituito con atto dell'Assessore competente in materia di Industria e Artigianato un apposito gruppo di valutazione tecnica composto da un dirigente che lo presiede e da due funzionari dell'Assessorato, esperti in materia di Industria, Artigianato e Cooperazione.
2. Il gruppo provvede alla valutazione e all'istruttoria dei progetti e svolge le altre attività previste dalla presente legge.

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