Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 37

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA IN MATERIA DI QUALITA' NELL'ARTIGIANATO E NELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 dell' 8 settembre 1992

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, interventi atti a promuovere nella piccola e media impresa e nell'impresa artigiana l'introduzione di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità dei processi produttivi e dei prodotti, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità e affidabilità delle produzioni, di certificazione dei prodotti e sicurezza dei consumatori.
Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Nel quadro degli indirizzi programmatici stabiliti dal Programma regionale di sviluppo o in apposito piano settoriale per gli interventi di qualità approvato ai sensi dell' art. 4 della LR 5 settembre 1988, n. 36, la Giunta regionale approvata un programma annuale degli interventi previsti dalla presente legge, stabilendo altresì le modalità per la concessione e la revoca dei benefici e i limiti della loro cumulabilità.
2. Le relative deliberazioni sono pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. I benefici della presente legge si applicano retroattivamente anche agli interventi iniziati nei dodici mesi precedenti all'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 3
Oggetto
1. L'intervento regionale si articola in diverse tipologie finalizzate:
a) alla diffusione di una cultura della qualità come valore per le singole imprese, le organizzazioni e le istituzioni;
b) alla promozione della diffusione presso le imprese di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa comunitaria;
c) alla realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
d) alla certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi.
2. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 provvede la Giunta regionale promuovendo le iniziative ed erogando i benefici previsti dagli articoli successivi.
Art. 4
Beneficiari
1. Possono concorrere ad usufruire dei benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, purchè aventi sede legale nella regione Emilia Romagna:
a) le imprese artigiane di produzione e le piccole e medie imprese industriali, anche in forma cooperativa;
b) i consorzi e società consortili fra le imprese di cui alle lettere a) e d);
c) le società consortili miste;
d) le piccole imprese e le imprese artigiane e cooperative operanti nei servizi e i consorzi di imprese di servizi, rientranti con la loro attività nelle normative UNI EN 29000 rese applicabili negli Stati membri della CEE con la Risoluzione del Consiglio del 21/ 12/ 1989;
e) i gruppi fra le imprese, di cui alle lettere a) e d) rientranti nei limiti di cui al comma 2 e soddisfacenti i requisiti di cui alla lett. d).
2. Sono considerate piccole imprese ai fini della presente legge quelle rientranti nei limiti dimensionali stabiliti dalla Legge 5 ottobre 1991, n. 317 Sito esterno.
3. Per accedere ai benefici della presente legge i consorzi e le società consortili di cui alla lett. b) del comma 1 debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 17 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 Sito esterno, con esclusione dei consorzi e società consortili aventi fra i soci imprese commerciali e di servizi non rientranti fra quelli previsti alla lett. d) del comma 1.
4. Per accedere ai benefici della presente legge le società di cui alla lett. c) del comma 1 debbono possedere i requisiti previsti all'art. 27 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 Sito esterno.
Art. 5
Gruppo di valutazione tecnica
1. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dalla presente legge è costituito con atto dell'Assessore competente in materia di Industria e Artigianato un apposito gruppo di valutazione tecnica composto da un dirigente che lo presiede e da due funzionari dell'Assessorato, esperti in materia di Industria, Artigianato e Cooperazione.
2. Il gruppo provvede alla valutazione e all'istruttoria dei progetti e svolge le altre attività previste dalla presente legge.

Espandi Indice