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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 37

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA IN MATERIA DI QUALITA' NELL'ARTIGIANATO E NELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 dell' 8 settembre 1992

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
Contributi
1. Il contributo di cui al comma 2 dell'art. 7 può variare dal trentacinque per cento ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile da parte della Giunta regionale. I contributi comunque non possono superare trenta milioni per intervento.
2. I contributi di cui all'art. 8 vengono assegnati in via prioritaria alle imprese che, ai sensi dell'art. 10, realizzano l'intervento oggetto dello studio di valutazione e sono concessi fino ad un importo massimo di dieci milioni per impresa e possono coprire fino ad un importo massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di studi di valutazione.
3. I contributi di cui all'art. 10 sono concessi fino ad un massimo di settanta milioni per impresa e possono coprire fino ad un importo massimo del trentacinque per cento della spesa considerata ammissibile per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale. Essi possono essere aumentati fino al quarantacinque per cento della spesa quando si tratta di un unico progetto che prevede una rilevante collaborazione che impegna continuativamente più imprese, non appartenenti allo stesso gruppo industriale, per tutta la durata del progetto. In questo caso il tetto massimo è elevato a cento milioni.
4. I contributi di cui all'art. 14 sono concessi fino ad un massimo di cinquanta milioni per impresa e possono coprire fino ad un massimo del trentacinque per cento della spesa considerata ammissibile per la certificazione di sistemi di qualità aziendale.
Art. 17
Controlli
1. I beneficiari dei contributi regionali, entro un mese dalla realizzazione dell'intervento, provvedono a presentare all'Assessore competente in materia di Industria e Artigianato una relazione tecnica, accompagnata da idonea documentazione, che illustri le modalità di attuazione dell' intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguenti.
2. Nel caso di contributi per la certificazione, la relazione tecnica deve illustrare le modalità di svolgimento del programma di certificazione, l'avvenuta realizzazione dello stesso, i risultati conseguiti e deve essere accompagnata dall'attestato di avvenuta certificazione, rilasciato da parte di un organismo nazionale od internazionale accreditato. Entrambi i documenti vanno presentati entro un mese dall'ottenimento della certificazione.
3. L'Assessorato competente in materia di Industria e Artigianato svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo e la corretta destinazione del medesimo.
4. Ad intervento realizzato, il gruppo di cui all'art. 5, entro novanta giorni dalla presentazione del rendiconto aziendale, verifica l'attuazione finale dell'intervento stesso, sulla base della relazione di valutazione svolta da parte degli organismi di cui al comma 3 dell'art. 11.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 7, dall'art. 8, dall'art. 10 e dall'art. 14, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale del bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 19
Esame CEE
1. I benefici previsti dalle disposizioni che precedono sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame della Commissione CEE del regime di aiuti previsto dalla presente legge.

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