Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1992, n. 40

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 2 APRILE 1988, N. 11 " DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI", ALLA LR 27 MAGGIO 1989, N. 19, " ISTITUZIONE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE", NONCHE' ALLA LR 2 LUGLIO 1988, N. 27 " ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO"

(Legge di pura modifica, si rinvia al testo delle rispettive leggi)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 del 16 novembre 1992

Art. 21
1.
Dopo l'art. 25 della LR 11/ 88 è inserito il seguente articolo:
" Art. 25 bis
Programma di gestione
1. Il Programma di gestione della riserva è lo strumento di carattere programmatica, gestionale e regolamentare per il pieno raggiungimento delle finalità della riserva contenute nel decreto istitutivo.
2. Il Programma di gestione:
a) contiene un' analisi dello stato della riserva, delle azioni da attivare e dei loro obiettivi, delle prospettive a breve, medio e lungo termine;
b) stabilisce i tempi per la cessazione delle attività incompatibili e con le finalità della riserva, fissando altresì i criteri ed i parametri per i relativi indennizzi;
c) indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica;
d) individua le opere necessarie alla conservazione ed all' eventuale ripristino ambientale;
e) fissa ulteriori normative specifiche.
3. Il Programma di gestione della riserva naturale, avente validità da tre a cinque anni, è elaborato dal soggetto cui è affidata la riserva ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33. ".

Espandi Indice