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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1992, n. 46

MODIFICA DELLA LR 14 AGOSTO 1989, N. 26 " ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO SPERIMENTALE CORRELATO A UN NUOVO TIPO DI GESTIONE DELLE RISORSE PRESSO ALCUNE UNITÀ SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA GESTIONE PER BUDGET"

(Legge di pura modifica alla L.R. 14 agosto 1989, n. 26 abrogata da art. 16 L.R. 25 febbraio 2000, n. 11)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 137 del 23 dicembre 1992

INDICE

Art. 3 - Abrogazione di norma
Art. 4 - Riferimento organi di gestione
Art. 5 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'articolo 1 della L. R. n. 26 del 1989 è così modificato:
" Art. 1
Oggetto e finalità della legge
1. La presente legge disciplina lintroduzione, in via sperimentale e temporanea, presso le Unità sanitarie locali individuate come previsto dallarticolo 2, della gestione articolata in centri di responsabilità, denominata gestione per budget, individuando, al fine della sua realizzazione, specifiche responsabilità nellambito dellorganizzazione complessiva delle Unità sanitarie locali interessate, in particolare per quanto attiene alla definizione degli obiettivi, alluso delle risorse e ai risultati prefissati nellerogazione dellassistenza sanitaria. ".
Art. 2
1.
L'art. 2 della L. R. n. 26 del 1989 è così sostituito:
" Art. 2
Soggetti e durata della sperimentazione
1. L'attuazione della sperimentazione di gestione per budget presso le Unità sanitarie locali è subordinata:
a) alla individuazione delle stesse con delibera del Consiglio regionale;
b) alla certificazione, con decreto dellAssessore alla Sanità, del sussistere delle condizioni idonee per il concreto esercizio della gestione per budget, e in particolare:
1) della avvenuta attuazione della contabilità per centri di costo di cui allart. 90 della LR 29 marzo 1980, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
2) dalla installazione di procedure informatiche di raccolta e valutazione dei dati relativi alle prestazioni erogate;
3) della previsione dellarticolazione e del funzionamento dei centri di budget allinterno dei Servizi delle Unità sanitarie locali, approvata dai competenti organi di gestione delle Unità sanitarie locali interessate.
2. Il sistema di gestione per budget potrè essere utilizzato fino allentrata in vigore delle disposizioni regionali adottate per lattuazione della riforma complessiva del Servizio sanitario nazionale. ".
Art. 3
Abrogazione di norma
1.
L'articolo 9 della LR n. 26 del 1989 è abrogato.
Art. 4
Riferimento organi di gestione
1. I riferimenti contenuti nella LR n. 26 del 1989 alle Assemblee ed ai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali devono intendersi fatti agli organi di amministrazione delle Unità sanitarie locali medesime previsti dalle leggi vigenti.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione Sito esterno e dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 21 dicembre 1992

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