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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 48

Inquadramento nella qualifica immediatamente superiore del personale proveniente dai ruoli tecnici della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato, in possesso di specifici requisiti

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 139 del 30 dicembre 1992

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il personale regionale, proveniente dai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della LR 5 luglio 1982, n. 30, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti in possesso di qualifica non superiore alla VIII, è reinquadrato nella qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza, purchè risponda a tutte le condizioni di seguito indicate:
a) provenga dai ruoli tecnici della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato;
b) abbia maturato all'1 febbraio 1981, data di decorrenza dell'inquadramento giuridico nel ruolo regionale, una anzianità di almeno otto anni e sei mesi nella suddetta carriera direttiva;
c) risulti in possesso, a quella data, del diploma di laurea;
d) abbia conseguito la qualifica di Ispettore Capo aggiunto o altra qualifica ad essa equiparata.
2. Il reinquadramento disposto dal comma 1 è effettuato con decorrenza, per gli effetti economici, dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli effetti giuridici, dall'1 febbraio 1981.
Art. 2
1. Il personale regionale di cui all'art. 1, in possesso di tutti i requisiti e le condizioni ivi indicate, ad eccezione di quella di cui alla lettera d) del comma 1, qualora risulti inquadrati precedentemente all'1 febbraio 1981 nella qualifica di Ispettore superiore o in altra qualifica ad essa equiparata dei ruoli tecnici della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, è reinquadrato nella qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza.
2. Il reinquadramento disposto ai sensi del comma 1, decorre, per gli effetti economici, dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli effetti giuridici, dalla data in cui è maturata, nella carriera di provenienza, l'anzianità necessaria per l'accesso alla qualifica di Ispettore Capo aggiunto.
Art. 3
1. I reinquadramenti disposti ai sensi della presente legge sono effettuati in soprannumero rispetto alla dotazione organica regionale.
2. I posti in soprannumero così costituiti sono automaticamente soppressi al verificarsi della loro vacanza per qualsiasi motivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservara e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 dicembre 1992

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