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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 51

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

Art. 1
Fondo per le deleghe
1. La Regione partecipa alle spese di funzionamento che derivano agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate.
2. A tale fine è istituito un fondo regionale il cui ammontare è definito in sede di approvazione della legge di bilancio.

Note del Redattore:

Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini"

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