Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1992, n. 25

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 27 maggio 1992

Art. 2
1. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino del Reno di cui all'art. 8 dell'intesa interregionale citata all'art. 1, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica Amministrazione, è collocato, in conformità all'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 253 Sito esterno, in posizione di fuori ruolo ovvero in aspettativa senza assegni ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso l'ente di appartenenza. Ai professori universitari si applica il disposto di cui all'art. 13, comma 1, della Legge n. 253 del 1990 Sito esterno.
2. Il rapporto di lavoro del Segretario generale decorre dalla data del provvedimento di nomina ed ha la durata di cinque anni, salvo rinnovo, risolvendosi di diritto alla scadenza di tale termine, prima del quale può essere risolto solo per giusta causa. Tale rapporto è disciplinato da un contratto di diritto privato che fissa anche il compenso per l'attività svolta.
3. Il trattamento economico complessivo è stabilito, su proposta del Comitato istituzionale, dalla Giunta regionale d'intesa con la Regione Toscana, secondo parametri rapportati a quelli utilizzati per la determinazione dei compensi dei Segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale come previsto dal comma 2 dell'art. 13 della Legge n. 253 del 1990 Sito esterno.
4. Il Segretario generale può affidate, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato tecnico.
5. L'atto di nomina del Segretario generale è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.

Espandi Indice