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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 maggio 1992, n. 25

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO

Testo coordinato con le modifiche apportata da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

Art. 4
1. Ai componenti del Comitato tecnico dalla data della nomina competono gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute nella misura che verrà stabilita, su proposta del Comitato istituzionale, dalla Giunta regionale d'intesa con la Regione Toscana. Ai componenti che siano in rapporto di servizio con le Amministrazioni facenti parte del Comitato istituzionale la corresponsione dei medesimi ha luogo unicamente nel caso in cui la partecipazione alle seduta avvenga al di fuori dell'orario di lavoro.
2. Ai componenti designati dalla Regione ed agli esperti spettano altresì, al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle Amministrazioni statali dall'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 253 Sito esterno, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dipendenti regionali.
3. Agli esperti di cui all'art. 6, comma 2, dell'intesa interregionale, può essere corrisposto, dalla data della nomina, in ragione del particolare apporto specialistico richiesto e dello svolgimento di specifici compiti preparatorie ed istruttori, un compenso aggiuntivo da stabilirsi secondo le modalità di cui al comma 1.
4. L'atto di nomina dei componenti del Comitato tecnico è trasmessa alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.

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