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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 51

Partecipazione della Regione alle spese di funzionamento per l'esercizio delle deleghe

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 141 del 31 dicembre 1992

Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge ammontante a Lite 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1992, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86400 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali" del progetto di legge di assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 1992, secondo l'esatta destinazione prevista dalla voce n. 2 dell'elenco n. 3 allegato al progetto di legge stesso e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spese del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di assestamento al bilancio 1992.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1992, a norma di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 38, della LR 6 luglio 1977, n. 31, dopo l'entrata in vigore della presente legge e della legge di assestamento del bilancio.
3. Per gli esercizi successivi al 1992 sarà la legge annuale di bilancio ad autorizzare gli oneri di cui alla presente legge a norma di quanto disposto dall'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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