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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 51

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge ammontante a Lire 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1992, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86400 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali" del progetto di legge di assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 1992, secondo l'esatta destinazione prevista dalla voce n. 2 dell'elenco n. 3 allegato al progetto di legge stesso e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di assestamento al Bilancio 1992.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1992, a norma di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 38, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, dopo l'entrata in vigore della presente legge e della legge di assestamento del bilancio.
3. Per gli esercizi successivi al 1992 sarà la legge annuale di bilancio ad autorizzare gli oneri di cui alla presente legge a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Note del Redattore:

Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini"

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