Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 27
Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio - economico
1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è adottato dal Consiglio della Comunità montana.
2. Il piano è depositato presso la sede dell'ente per trenta giorni per la libera consultazione e successivamente è trasmesso in copia, unitamente alle eventuali osservazioni pervenute, all'Amministrazione provinciale, per l'approvazione. Al deposito deve essere data adeguata pubblicità.
3. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la conformità al piano territoriale di coordinamento ovvero ad eventuali progetti operativi approvati.
4. La Provincia può altresì approvare il piano non conforme al piano territoriale di coordinamento o agli eventuali progetti territoriali operativi approvati subordinando l'efficacia delle parti non conformi alla approvazione delle opportune varianti al piano di coordinamento o ai progetti territoriali.
5. Il termine di cui al comma 3 è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza la Provincia solleva obiezioni o richiede chiarimenti e comincia a decorrere per intero dal giorno in cui pervengono i chiarimenti. La Provincia approva il piano di sviluppo anche apportando d' ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente col piano territoriale di coordinamento ovvero con eventuali progetti operativi approvati.
6. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che la Provincia abbia provveduto all'approvazione del piano ai sensi dei commi 3 e 4 il piano è da considerarsi approvato. In tal caso la Provincia ha l'obbligo di avviare le eventuali procedure di variante.

Espandi Indice