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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 30
Finanziamenti regionali
1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.
2. La Regione concorre al finanziamento delle attività delle Comunità montane attraverso:
a) contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e di mantenimento;
b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane;
c) contributi per incentivare l'esercizio associato di funzioni comunali da parte delle Comunità montane;
d) contributi per incentivare la costituzione di Unioni fra Comuni montani e la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni;
e) contributi per il finanziamento di progetti di sviluppo di scala sovracomunale, inseriti nei piani pluriennali di opere e di interventi delle Comunità montane;
f) fondo per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo di cui all'art. 1 della Legge 23 marzo 1981, n. 93 Sito esterno (Disposizioni integrative della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);
g) fondo regionale per la montagna.

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