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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 31
Contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e mantenimento
1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le Comunità montane di nuova costituzione e delibera altresì annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:
a) cinquanta per cento da ripartirsi in parti uguali tra le singole Comunità montane;
b) cinquanta per cento da ripartire in proporzione alla superficie delle Comunità montane.

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