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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 34
Contributi per incentivare la costituzione di Unioni fra Comuni montani e la trasformazione di Comunità montane in Unioni di Comuni
1. La Giunta regionale determina i tempi, i criteri e le procedure per il riparto dei fondi finalizzati all'incentivazione della costituzione di Unioni fra Comuni montani e la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni. Deve essere comunque assicurata l'erogazione di un contributo calcolato sulla base di Lire 3.000 per abitante e di L.250.000 per Kmq di superficie rapportati all'ambito dell'Unione ovvero della Comunità montana trasformata in Unione di Comuni.
2. La Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute, delibera il piano di riparto.

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