LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1
RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993
Art. 35
Contributi per il finanziamento di progetti di sviluppo di scala sovracomunale
1. Per il finanziamento dei progetti di sviluppo di scala sovracomunale inseriti nei piani pluriennali di opere e di interventi delle Comunità montane la Regione provvede con i finanziamenti autorizzati dalle leggi settoriali, secondo le modalità e le procedure stabilite dalle leggi stesse.